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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13966/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico integrativo di ex dipendenti di un ente bancario poi privatizzato e la sorte delle differenze maturate per il periodo luglio 2008-giugno 2013. I pensionati, sulla base di un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica del trattamento integrativo, avevano chiesto la condanna della banca e del fondo pensione al pagamento delle maggiori somme dovute per mancato adeguamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la successiva liquidazione una tantum mediante capitalizzazione non comportasse rinuncia espressa al diritto coperto dal giudicato e che il relativo diritto non fosse stato inglobato nella prestazione capitalizzata. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto che l'adesione alla capitalizzazione estingueva il diritto alla perequazione del trattamento integrativo; (2) violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., per non avere ritenuto che la liquidazione una tantum integrasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa. La Cassazione, richiamando precedenti conformi, ha ritenuto che la domanda azionata non riguardasse il mero calcolo della somma capitalizzata, ma pretendesse il pagamento di rate mensili per un periodo successivo alla capitalizzazione come se questa non fosse intervenuta; ciò rendeva la pretesa infondata, poiché la capitalizzazione aveva effetto estintivo della prestazione periodica integrativa. Per due controricorrenti, tuttavia, che avevano chiesto la capitalizzazione solo in data successiva al periodo controverso, è stato riconosciuto che il diritto alle differenze spettava fino alla data della capitalizzazione e non oltre.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che la richiesta di capitalizzazione della prestazione pensionistica integrativa estingue il diritto alla prestazione periodica perequativa per il periodo successivo alla capitalizzazione, sicché la domanda di pagamento delle differenze per tutto il periodo luglio 2008-giugno 2013 non era fondata nei confronti della generalità dei pensionati. Ha però precisato che per due posizioni individuali, avendo essi richiesto la capitalizzazione solo dal 1.11.2009, le differenze restano dovute limitatamente al periodo luglio 2008-1.11.2009, con necessità di nuovo esame in rinvio. La cassazione con rinvio è stata disposta per la rideterminazione della pretesa secondo tali principi.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prestazione una tantum sostituisse ed estinguesse l'obbligazione periodica di perequazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura nel senso che la capitalizzazione ha effetto estintivo della prestazione periodica successiva.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della volontà negoziale e degli effetti dell'adesione alla capitalizzazione; la Corte ha letto la domanda di capitalizzazione come incompatibile con la pretesa di mantenere in vita la prestazione periodica oltre quel momento.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per sostenere la novazione del rapporto obbligatorio; la Corte ha condiviso l'impostazione secondo cui la liquidazione una tantum determina l'effetto estintivo della prestazione periodica perequativa.

  • L. n. 218/1990

    Richiamata come legge di privatizzazione degli enti pubblici creditizi e di delega al Governo per la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti esclusi o esonerati dall'AGO.

  • d.lgs. n. 357/1990

    Indicato come decreto attuativo della delega, con soppressione dei regimi pensionistici esclusivi/esonerativi e trasformazione dei fondi o casse in fondi integrativi dell'AGO.

  • art. 47 dello Statuto del Fondo

    Richiamato come base della liquidazione in forma di capitalizzazione della pensione integrativa ai pensionati.

Massime di principio

  • Quando il titolare di un trattamento pensionistico integrativo accetta o richiede la capitalizzazione della prestazione periodica, tale scelta può produrre un effetto estintivo del diritto alla corresponsione periodica per il periodo successivo alla capitalizzazione.
  • La domanda giudiziale va qualificata in base al suo oggetto sostanziale: se mira a ottenere rate mensili oltre la data di capitalizzazione, non è una contestazione del solo criterio di calcolo della somma capitalizzata, ma una pretesa incompatibile con l'avvenuta estinzione della prestazione periodica.
  • In presenza di un giudicato che riconosca il diritto alla perequazione di un trattamento pensionistico integrativo, il diritto alle differenze può essere fatto valere solo fino al momento in cui intervenga la capitalizzazione, se questa sia successiva al periodo controverso.
  • L'interpretazione degli effetti della capitalizzazione deve distinguere tra soggetti che abbiano chiesto la liquidazione una tantum prima del periodo oggetto di domanda e soggetti che l'abbiano richiesta solo successivamente, poiché per questi ultimi le differenze maturate fino alla data della capitalizzazione restano azionabili.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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