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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31130/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 novembre 2025. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente il diniego della pena sostitutiva pecuniaria. Il ricorrente censurava, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale sulla possibilità di applicare tale sanzione sostitutiva; la Cassazione rileva però che il motivo era manifestamente infondato, perché la Corte d'appello, pur avendo fatto impropriamente riferimento alla capacità di adempimento, aveva comunque escluso la pena pecuniaria in base alla ritenuta non idoneità rieducativa della stessa, desunta dalla personalità negativa dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto contro il diniego della pena sostitutiva pecuniaria fosse manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte d'appello, letta nel suo complesso, non si fondava solo sull'erroneo richiamo alla capacità di adempimento, ma soprattutto sulla valutazione di inidoneità rieducativa della pena pecuniaria in relazione alla personalità negativa del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 c.p.p.

    non citato; il riferimento testuale è alla Corte costituzionale n. 186 del 2000, richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non non colposa, non segue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. sulle pene sostitutive pecuniarie

    richiamati implicitamente nel dibattito sul diniego della pena sostitutiva pecuniaria, senza indicazione dell'articolo specifico nel testo disponibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo contro il diniego di una pena sostitutiva è inammissibile se si risolve in una censura manifestamente infondata della motivazione di merito.
  • La motivazione del giudice di merito va letta complessivamente: un eventuale riferimento errato a un singolo parametro non determina di per sé l'illegittimità della decisione se la ratio decisiva è comunque valida e chiaramente ricavabile.
  • Il diniego della pena pecuniaria sostitutiva può poggiare sulla valutazione di non idoneità rieducativa della misura rispetto alla personalità del condannato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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