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Sentenza

Sentenza n. 6661/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 8406/2024, in data 16.07.2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202504775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8406/2024, relativa al riconoscimento del beneficio ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8406/2024. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a porre in essere i conseguenti adempimenti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha allegato la mancata esecuzione del titolo giudiziale. L'Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha contestato efficacemente né documentato l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza civile; pertanto, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposto per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella emessa dal giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
  • L'ottemperanza di una sentenza civile emessa in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione che sostiene di avere eseguito il giudicato deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate circa la corretta esecuzione; la mancata dimostrazione dell'adempimento consente di accertare l'inottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente per dare attuazione al titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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