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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09370/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello resa ex art. 314 c.p.p. in materia di riparazione per ingiusta detenzione, deducendo un unico motivo di ricorso: lamentava la mancanza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla individuazione dei comportamenti concreti che erano stati ritenuti integrativi di colpa grave e, quindi, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato e quindi ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge di quindici giorni previsto per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente una causa di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; il provvedimento che decide su tale domanda è impugnabile secondo le regole del codice di rito penale.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    prevede il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in questione, decorrente dalla notifica del provvedimento conclusivo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
  • Ai fini dell'impugnazione del provvedimento sulla riparazione per ingiusta detenzione si applicano le norme del codice di procedura penale, anche se la controversia ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria in favore del soggetto che ha subito custodia cautelare.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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