Cassazione Penale, Ordinanza n. 05126/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva un unico motivo avverso la sentenza della Corte d'appello, contestando la determinazione del reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio in un contesto di reato reiterato punito con la stessa pena edittale. Dalla motivazione risulta che la questione non era stata devoluta in appello e che la Corte territoriale, sul punto, aveva sostanzialmente confermato la valutazione del primo giudice dopo aver accolto il motivo relativo alla erronea applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo inammissibile.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduce una questione non previamente devoluta in appello, quando si tratta di censura su un punto non oggetto di specifica contestazione nel grado di merito.
- Quando il reato è reiterato e punito con la medesima pena edittale, la doglianza sulla individuazione del reato più grave non è scrutinabile se la relativa valutazione del primo giudice risulta comunque confermata e non specificamente attaccata in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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