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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1985 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 1999 relativo ai fabbricati e alle costruzioni coperte dello stabilimento balneare realizzati su area demaniale concessa. La contribuente sosteneva che la concessione avesse natura obbligatoria e non le attribuisse un diritto reale di superficie, anche in ragione dell’obbligo di rimuovere le strutture alla scadenza. Il Comune contestava la decisione della CTR Toscana che aveva annullato l’avviso: deduceva che la concessionaria fosse soggetto passivo ICI quale titolare del diritto di superficie; contestava inoltre la rilevanza della categoria catastale E/9, l’assenza di accatastamento e rendita e la legittimità della determinazione comunale della base imponibile mediante stima. Il Comune articolava sei motivi, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La CTP di Pisa aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR Toscana, con sentenza n. 8/25/08 depositata il 6 marzo 2008, aveva accolto l’appello e ritenuto illegittimo l’accertamento ICI per il 1999, qualificando come obbligatoria la concessione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per l’inidoneità dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.: erano generici o astratti e, per alcuni motivi cumulativi, mancava il necessario momento di sintesi del vizio motivazionale; il secondo motivo era inoltre carente di autosufficienza quanto agli elementi essenziali dell’avviso. La Corte non ha quindi deciso nel merito se la concessionaria fosse soggetto passivo ICI né se fossero corrette la categoria catastale e la stima comunale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso anche nei confronti dell’Agenzia del Territorio, non parte dei precedenti gradi; ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Spese di cassazione compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non si è difesa.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Essi, infatti, risultano formulati - salvo che in ordine a quanto si verrà ad esaminare di seguito con riferimento al secondo - in modo generico ed astratto (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36) senza alcun riferimento specifico alla fattispecie e - con riferimento ai denunciati vizi di violazione di legge, senza che, oltre al riferimento indicato delle norme che si assumono violate, sia specificamente indicata la correlativa statuizione della decisione impugnata che si assume erronea in diritto.

    Nel regime applicabile ratione temporis, il ricorso doveva contenere quesiti specifici, pertinenti alla controversia e diretti a individuare la statuizione censurata; la loro formulazione generica o astratta comportava l’inammissibilità. Per le censure motivazionali occorreva inoltre il distinto momento di sintesi con l’indicazione del fatto controverso e decisivo.

  • Art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. unite 16 febbraio 2009, n. 3692) affermarono il principio che, nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento dell'immobile all'ICI deriva già dal testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e non dalla modifica apportatavi dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che espressamente ha ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, in ragione del carattere meramente interpretativo della norma del 1997.

    Se sussiste un diritto di proprietà superficiaria, l’immobile è soggetto a ICI già in base al testo originario dell’art. 3; la modifica del 1997 che menziona espressamente il titolare del diritto di superficie è interpretativa. Nel caso concreto, però, la Cassazione non ha accertato se la concessione attribuisse effettivamente tale diritto.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    La norma è stata invocata dal Comune per sostenere la determinazione della base imponibile mediante stima, in assenza di rendita e di documentazione contabile, ma la Corte non ne ha esaminato il merito: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito e, per la censura motivazionale, per la mancanza del momento di sintesi.

  • Art. 3, comma 2, c.p.c.

    Quand'anche, tuttavia, effettivamente il concessionario sia stato parte del doppio grado del giudizio di merito come dedotto dalla società controricorrente al fine di eccepire (anche) riguardo a tale profilo l'inammissibilità dell'avverso ricorso per cassazione, va ritenuta, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. unite ord. 22 marzo 2010, n. 6826; in senso conforme Cass. civ. sez. 3 17 giugno 2013, n. 15106 e Cass. civ. sez. 3 18 gennaio 2012, n. 690) in ossequio all'osservanza del principio della ragionevole durata del processo, la superfluità di provvedere alla formalità relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario quale litisconsorte sul piano processuale, essendo il ricorso, sotto altri profili, che si passano di seguito ad esaminare, inammissibile.

    Quando il ricorso è già inammissibile per altre ragioni, può essere superfluo ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., i quesiti di diritto dovevano confrontarsi con la fattispecie concreta e indicare quale statuizione fosse erronea; un quesito astratto o meramente interrogativo poteva rendere inammissibile il motivo senza che il giudice di legittimità affrontasse la questione sostanziale.
  • Se si cumulano una censura di violazione di legge e una di vizio motivazionale, ciascuna deve rispettare il proprio requisito formale: quesito di diritto per la prima e indicazione chiara del fatto controverso e decisivo per la seconda.
  • La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la proprietà superficiaria può comportare l’assoggettamento a ICI già in base al testo originario dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992. La natura della concessione e l’esistenza concreta del diritto di superficie vanno però accertate nel singolo caso; questa sentenza non ha risolto tale questione nel merito.
  • L’inammissibilità del ricorso può impedire l’esame di questioni sostanziali importanti, come l’individuazione del soggetto passivo, la categoria catastale e la quantificazione della base imponibile. È quindi essenziale riportare nel ricorso gli elementi dell’atto impugnato necessari a verificare le censure, rispettando i requisiti di autosufficienza applicabili.
  • La presenza del concessionario della riscossione non comporta necessariamente litisconsorzio necessario con l’ente titolare della pretesa tributaria; inoltre, se il ricorso è già inammissibile per altri motivi, l’integrazione del contraddittorio può essere considerata superflua.

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