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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35392/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All’indagato era contestato di avere commesso il 17 dicembre 2025, nei pressi della stazione ferroviaria di Aprilia, una tentata rapina aggravata dall’uso di un coltello, in concorso con il fratello. Il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice del riesame sull’appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina, con ordinanza del 18 giugno 2026, depositata il 14 luglio 2026, aveva applicato la custodia cautelare in carcere, sospendendone l’esecuzione sino alla definitività del provvedimento. La difesa ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata individuazione del concreto contributo concorsuale dell’indagato; (2) vizio di motivazione per l’omessa giustificazione della presunta contraddizione tra l’annotazione di servizio della polizia giudiziaria e la denuncia-querela della persona offesa; (3) motivazione asseritamente stereotipata sull’inadeguatezza di misure meno gravose, in particolare degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’ordinanza cautelare aveva descritto la partecipazione dell’indagato all’intera azione, compreso l’inseguimento della persona offesa e l’attesa davanti al bar, condotte che avevano accresciuto la carica intimidatoria delle minacce del fratello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale aveva spiegato logicamente la maggiore dovizia di particolari della querela rispetto all’annotazione redatta nell’immediatezza, riferendola alla concitazione delle prime indagini, allo stato psicologico della vittima e alla più accurata ponderazione del racconto in sede di querela; la censura sollecitava quindi una nuova valutazione delle risultanze investigative, non consentita in cassazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva motivato l’inadeguatezza di misure meno rigorose richiamando l’inaffidabilità dell’indagato, desunta dalle condanne e dai precedenti processi per evasione, e la difesa si limitava a contrapporre la propria valutazione a quella ritenuta correttamente esposta. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità. Decisione assunta il 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, le censure motivazionali sui gravi indizi consentono il controllo sull’adeguatezza logica e giuridica delle ragioni addotte, ma non una nuova valutazione delle circostanze e delle risultanze investigative già esaminate dal giudice di merito.
  • La motivazione sulla partecipazione concorsuale può ritenersi specifica quando individua le condotte concretamente attribuite all’indagato e ne spiega il rilievo nell’azione criminosa, anche in relazione al contributo intimidatorio apportato.
  • La differenza di dettaglio tra le prime informazioni riferite alla polizia giudiziaria e il successivo racconto contenuto nella querela può essere ritenuta logicamente spiegata considerando la concitazione delle indagini immediate, lo stato psicologico della persona offesa e la maggiore ponderazione del racconto successivo.
  • La valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere motivata facendo riferimento all’inaffidabilità dell’indagato desunta da condanne e precedenti processi per evasione; la censura di motivazione stereotipata non è sufficiente quando non si confronta in modo idoneo con le ragioni esposte dal giudice cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniRapina
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

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