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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10223/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato propone un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta troppo vicina al massimo edittale. La censura non si confronta però in modo specifico con la motivazione della sentenza d'appello, si limita a prospettare in termini generici una carenza motivazionale e chiede sostanzialmente una nuova valutazione del merito sul punto del trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione richiamata emerge che la corte territoriale aveva giustificato la scelta sanzionatoria valorizzando la gravità della condotta: l'imputato si era scagliato violentemente contro cinque agenti in più fasi della sua reiterata opposizione, aveva tamponato l'autovettura della polizia, cagionato lesioni a due agenti e investito anche un ciclomotore con il suo conducente, esponendo gli utenti della strada a un gravissimo rischio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse specifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito sulla quantificazione della pena, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a denunciare in modo generico un vizio motivazionale senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, neppure quando la doglianza investa la quantificazione della pena, se la sentenza di merito ha dato una motivazione specifica, non manifestamente illogica e coerente con i dati fattuali valorizzati.
  • La determinazione della pena prossima al massimo edittale è legittima quando sia sorretta da una motivazione che valorizzi la particolare gravità della condotta, il numero delle persone offese o esposte a pericolo e le concrete modalità esecutive del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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