Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07960/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assuntore concordato)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di una società acquirente di un immobile, chiedendo in prededuzione la restituzione dei frutti civili dell'immobile medesimo per Euro 549.035,05. L'immobile era stato venduto in bonis dalla precedente proprietaria, poi fallita, ed era stato revocato ex art. 67 l. fall. con sentenza passata in giudicato. La ricorrente sosteneva di essere legittimata a far valere anche la pretesa restitutoria perché, quale assuntrice del concordato fallimentare della venditrice, le erano state trasferite le azioni di massa; inoltre deduceva che la domanda di restituzione dei frutti fosse implicitamente compresa nell'azione revocatoria o comunque ne costituisse conseguenza accessoria, senza necessità di una distinta autorizzazione del giudice delegato. La Corte d'appello aveva invece rigettato il gravame ritenendo che fosse stata autorizzata solo l'azione revocatoria e non anche l'azione restitutoria dei frutti. Nel ricorso per cassazione la società censurava questa impostazione, sostenendo che l'autorizzazione all'azione revocatoria doveva estendersi alle pretese strumentali e conseguenti, che la titolarità dell'azione restitutoria dipendeva dall'accoglimento della revocatoria e che la Corte territoriale aveva errato nel trattare la questione come mero profilo di legittimazione anziché di effettiva titolarità del rapporto controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile nei limiti in cui rendeva comprensibile la censura, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la parte relativa alla dedotta estraneità della questione rispetto alla sentenza di primo grado, per mancata trascrizione dell'atto di appello. Ha però accolto le censure sulla titolarità del diritto e sulla necessità di una distinta autorizzazione, affermando che l'autorizzazione a promuovere l'azione revocatoria copre, senza bisogno di specifica menzione, anche le pretese strumentalmente connesse al conseguimento del risultato principale, tra cui la restituzione del bene e dei frutti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    la revocatoria fallimentare comporta l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa dei creditori, non la nullità del contratto

  • art. 124 l. fall.

    la cessione delle azioni di pertinenza della massa nell'ambito del concordato fallimentare riguarda le azioni già autorizzate dal giudice delegato e richiede specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa

  • art. 129 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato come fonte del parere del curatore nell'ambito della procedura di concordato

  • art. 25, comma 1, n. 6 l. fall.

    l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere un'azione copre tutte le pretese strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale

  • art. 31 l. fall.

    richiamato insieme all'art. 25 l. fall. per delimitare la portata dell'autorizzazione all'azione giudiziaria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente in tema di specificità e onere di allegazione/prova del ricorso

Massime di principio

  • L'autorizzazione del giudice delegato a promuovere un'azione nell'ambito della procedura concorsuale comprende, senza necessità di menzione espressa, anche le domande e pretese strumentalmente collegate al risultato perseguito, quando ne costituiscano sviluppo necessario o complementare.
  • L'azione revocatoria fallimentare non determina la nullità o la risoluzione del contratto revocato, ma la sua inefficacia relativa verso la massa dei creditori; da essa derivano gli effetti restitutori idonei a reintegrare la garanzia patrimoniale, compresa la restituzione del bene e, se domandata, dei frutti.
  • La domanda di restituzione dei frutti connessa a una revocatoria non richiede una distinta autorizzazione rispetto a quella concessa per la revocatoria, poiché è accessoria o comunque complementare rispetto all'azione principale.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto del motivo di gravame, trascrivendone i passaggi essenziali, così da consentire il controllo della specificità della censura.
  • La questione relativa al diritto di agire per la restituzione, in ipotesi di cessione/trasferimento di azioni di massa nell'ambito di un concordato fallimentare, attiene alla titolarità del rapporto controverso e non alla sola legittimazione ad causam.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.