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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a diverse cartelle di pagamento. La società sosteneva la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle presupposte e chiedeva, in sostanza, la nullità delle iscrizioni a ruolo. In primo grado l'iscrizione ipotecaria era stata dichiarata nulla per difetto di previa comunicazione, mentre erano stati dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi relativi alla non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo. In appello la decisione veniva riformata con rigetto delle domande della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: 1) difetto di ius postulandi del concessionario per asserita non identificazione del soggetto che aveva rilasciato la delega in giudizio; 2) omesso esame della mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria; 3) contestazione della regolarità della notifica delle cartelle, ma senza indicare specificamente il vizio di legittimità della sentenza, con richiesta sostanziale di nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la delega conteneva elementi idonei a identificare il rappresentante e il riferimento alla causa; ha considerato infondata la seconda censura perché la domanda originaria e l'oggetto dell'appello riguardavano la nullità delle iscrizioni a ruolo e comunque la decisione era coerente con la documentazione sulla regolarità delle notifiche; ha dichiarato inammissibile la terza censura per genericità e perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura è infondata quando la procura o la delega al difensore contengano elementi sufficienti a identificare con certezza il soggetto che la rilascia e la controversia cui si riferisce.
  • Il vizio di omesso esame non può essere prospettato per ottenere una decisione su una domanda diversa da quella effettivamente proposta o per sovvertire i limiti oggettivi del thema decidendum fissati nei precedenti gradi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia formulato in modo generico o che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per sostituire il sindacato di merito sulla regolarità delle notifiche e sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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