Cassazione Penale, Ordinanza n. 06877/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo un unico motivo: vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicava quali elementi concreti sorreggessero la censura e, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e congrua della sentenza impugnata, non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare in modo concreto gli elementi posti a fondamento della censura; la mera deduzione di un vizio di motivazione, se generica, non è sufficiente a rendere scrutinabile l'impugnazione.
Richiamato in via generale per la disciplina del ricorso e dei suoi requisiti formali; nel caso concreto rileva la regola di specificità dell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e tale da consentire al giudice di individuare con precisione la critica rivolta alla decisione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non indica gli elementi di fatto o di diritto che renderebbero viziata la motivazione della sentenza impugnata.
- A fronte di una motivazione ritenuta adeguata e congrua dal giudice di merito, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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