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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19205/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, richiamando l’art. 391, comma 2, c.p.c., in considerazione del fatto che il ricorso era stato proposto quando la giurisprudenza della Corte non si era ancora espressa sulle questioni sollevate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva chiesto di essere ammessa al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per crediti derivanti da progettazione, fornitura e posa in opera di rinforzi strutturali in carpenteria metallica necessari al consolidamento di alcuni pilastri di uno stabilimento industriale. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti ma aveva negato la prededuzione richiesta e gli interessi. Il tribunale aveva respinto l’opposizione della creditrice, escludendo la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 347/2013 perché la procedura non riguardava uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e ritenendo nuova in appello/opposizione la domanda di prededuzione fondata sul subentro nel contratto di appalto o sull’art. 111, comma 2, l. fall.; inoltre aveva negato gli interessi per l’operatività dell’art. 55 l. fall. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 347/2013

    Il tribunale aveva escluso la prededuzione perché il presupposto normativo richiede la riferibilità della procedura a uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, requisito ritenuto insussistente nel caso concreto.

  • art. 1 d.l. 207/2012

    Richiamato dal tribunale per definire il perimetro dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, non ravvisato nella fattispecie.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    La domanda di prededuzione fondata sul subentro della procedura nel contratto di appalto o sui presupposti della prededuzione generale è stata ritenuta nuova se proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.

  • art. 55 l. fall.

    Il tribunale ha negato il riconoscimento degli interessi sul credito ammesso in applicazione della regola del blocco degli interessi nella procedura concorsuale.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    È stata applicata per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di rinuncia al ricorso, tenuto conto del contesto giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente determina l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il regolamento delle spese può essere escluso ove ricorrano le condizioni valorizzate dall’art. 391, comma 2, c.p.c.
  • In sede di opposizione allo stato passivo non può essere introdotta per la prima volta una domanda che richieda accertamenti fattuali ulteriori e non devoluti al giudice delegato, se ciò comporta la proposizione di una questione nuova.
  • La prededuzione invocata in procedure speciali richiede la verifica rigorosa dei presupposti legali specificamente previsti dalla norma applicabile; in difetto di tali presupposti, il credito resta ammesso nei limiti ordinari.
  • La decorrenza degli interessi sui crediti concorsuali è soggetta alle limitazioni proprie della disciplina fallimentare, ove richiamata dal giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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