Cassazione Penale, Sentenza n. 41110/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro. 1) Primo motivo: censura di insufficiente motivazione del decreto di sequestro, con mancata indicazione dei beni da sequestrare, del vincolo di pertinenzialità rispetto alla contestazione e della descrizione del fatto; rileva che la concreta individuazione dei beni sarebbe stata rimessa alla polizia giudiziaria e che, se così, il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato dal Pubblico Ministero entro 48 ore; denuncia inoltre la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. 2) Secondo motivo: censura relativa all'acquisizione massiva dei dati informatici dai dispositivi sequestrati (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), per mancanza di indicazione della pertinenzialità dei dispositivi, dell'utilità degli esiti delle indagini informatiche, dell'impossibilità di raggiungere la prova con altri mezzi e dell'assenza di criteri di selezione e limitazioni temporali nella acquisizione dei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il decreto di sequestro richiamava le informative di polizia giudiziaria e il precedente decreto di sequestro preventivo d'urgenza notificato all'indagata, nei quali la contestazione era stata specificata, e che il provvedimento impugnato ha indicato, seppure sinteticamente, le finalità probatorie e i tipi di documentazione sequestrati (documentazione amministrativa, contabile e finanziaria delle societa' indicate e dispositivi informatici) nonché il nesso di pertinenzialità con i fatti contestati. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il sequestro di archivi informatici puo' essere ampio quando serve per ricostruire il volume d'affari o individuare documenti non individuabili a priori, ma deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza e la durata deve essere limitata al tempo necessario alle operazioni tecniche; nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto che il Pubblico Ministero avesse indicato i criteri di estrazione dei dati rilevanti (dati utili all'accertamento delle condotte contestate e all'individuazione delle societa' cartiere e dei contatti con amministratori di fatto). Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
richiama la possibilita' di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; applicato procedimentalmente al giudizio
definisce i presupposti per proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che la "violazione di legge" comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente
art. 606, comma 1, lett. c)
richiamato dalla difesa come mezzo di impugnazione relativo alla valutazione della motivazione; la Corte spiega i limiti di utilizzazione di tali censure in cassazione e la differenza tra vizio di motivazione assoluto e contraddittorieta'/illogicita' valutabile con altri motivi
norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico della parte soccombente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
principio consolidato che autorizza il sequestro di interi archivi o dispositivi informatici quando non e' possibile individuare a priori i documenti utili (es. reati tributari, bancarotta fraudolenta), purché si rispettino i principi di proporzionalità e adeguatezza, si indichino finalita' e criteri di estrazione e la durata del vincolo sia limitata al tempo tecnico necessario
Massime di principio
- Il sequestro probatorio puo' riguardare tipologie estese di documenti o l'intera contabilità/archivio informatico quando la natura del reato richiede la ricostruzione ampia dell'attivita' societaria e i documenti utili non sono identificabili a priori
- Perche' il decreto di sequestro sia valido non e' sempre necessario indicare singolo documento; e' sufficiente la descrizione della tipologia di atti/documenti e il nesso di pertinenzialita' con le condotte contestate, corredato da riferimenti a informative e decreti precedenti contenenti la descrizione del fatto
- L'acquisizione massiva di dati informatici e' ammessa ma deve rispettare i principi di proporzionalita', adeguatezza e durata ragionevole: il vincolo deve cessare non appena terminate le operazioni tecniche e l'interessato puo' chiedere restituzione o usare i rimedi processuali in caso di protrazione ingiustificata
- Il decreto che dispone il sequestro dovrebbe, quando possibile, indicare i criteri di selezione/estrazione dei dati (filtri temporali, criteri oggettivi) e le finalita' specifiche dell'indagine per ridurre la discrezionalita' e tutelare la riservatezza
- In sede di cassazione la sindacabilita' dei provvedimenti cautelari e' limitata: sono ammissibili censure per mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, ma non per semplice contraddittorieta' o illogicita' che vanno denunciate con i motivi specifici previsti dall'art. 606
- Se la polizia giudiziaria effettua un sequestro d'iniziativa, e' necessario che il Pubblico Ministero lo convalidi entro i termini di legge; tuttavia, la presenza di un decreto di sequestro preventivo precedente e di informative puo' colmare lacune di specificazione se nel complesso e' desumibile la pertinenzialita' e la finalita' probatoria
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