Cassazione Penale, Ordinanza n. 21697/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Con l'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto generico, privo di specifici rilievi critici sulla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e quindi incapace di individuare autonomamente le questioni da devolvere al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere rilievi critici idonei a individuare con precisione le questioni sottoposte al sindacato di legittimità; la genericità determina inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a formule assertive o a censure meramente apodittiche contro la motivazione di merito: è necessario indicare puntualmente gli errori di diritto o i vizi motivazionali censurati.
- La specificità del motivo è requisito autonomo e imprescindibile del ricorso: se manca, la Corte non è tenuta a ricostruire d'ufficio le questioni dedotte.
- La generica contestazione dell'affermazione di responsabilità, senza confronto con i passaggi decisivi della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione di merito e le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese e somma alla Cassa delle ammende.
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