Sentenza n. 12428/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto emesso in data 18.08.2022 da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 05.09.2022 di rigetto della concessione della cittadinanza italiana (K10/0786768).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, deducendo carenza di motivazione ed erronea applicazione dei principi in materia di concessione della cittadinanza. Il diniego era fondato su informazioni secondo cui il richiedente presentava elementi di contiguità con soggetti attestati su posizioni integraliste e sospettati di pianificare azioni terroristiche in Europa, nonché con organizzazioni islamiste pakistane. Il Ministero ha sostenuto la sufficienza della motivazione, considerata la natura riservata degli atti istruttori provenienti dagli organismi di sicurezza. Il TAR ha acquisito la documentazione riservata con modalità idonee a preservarne la segretezza, consentendone la visione al difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione dell'integrazione del richiedente e della sua affidabilità morale e civile, nonché sulla tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito. Nel caso concreto, le informazioni ufficiali degli organismi preposti alla sicurezza dello Stato sono state ritenute attendibili e idonee a giustificare, in chiave prognostica e cautelare, il diniego. La motivazione può essere attenuata quando la divulgazione dei dettagli istruttori comprometterebbe la riservatezza delle fonti o operazioni di intelligence; il richiamo sintetico agli elementi ostativi e la successiva ostensione degli atti in giudizio, con cautele di riservatezza, sono stati ritenuti sufficienti a garantire il diritto di difesa. Non è stata ravvisata sproporzione nel bilanciamento tra l'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza e la sicurezza della Repubblica. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza è oggetto di valutazione discrezionale dell'amministrazione e non costituisce un diritto automatico del richiedente, dovendo essere ponderata anche alla luce dell'interesse pubblico alla sicurezza nazionale.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza costituzionale dell'interesse della Repubblica alla propria integrità e indipendenza, posto dal giudice in posizione prevalente rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992 costituisce un provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, e non un diritto automatico del richiedente in presenza dei requisiti formali e dell'assenza di precedenti ostativi.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'interesse dello straniero all'acquisto dello status civitatis è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; il diniego può essere fondato anche su una valutazione prognostica e indiziaria relativa a frequentazioni, contiguità o appartenenza a movimenti estremistici, senza necessità di condanne o precedenti penali.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza è limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, dell'attendibilità dei fatti posti a fondamento dell'atto e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi alla sostituzione della valutazione di merito dell'amministrazione.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata mediante un richiamo sintetico agli elementi ostativi, se la divulgazione dei dettagli comprometterebbe la segretezza delle fonti o delle attività investigative; il diritto di difesa può essere garantito mediante ostensione giudiziale degli atti con modalità riservate.
- In materia di sicurezza nazionale, la valutazione amministrativa può fondarsi su un giudizio probabilistico e prognostico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio del pericolo connesso alla concessione della cittadinanza.
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