Cassazione Penale, Ordinanza n. 17709/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché diretti a contestare una motivazione che esisteva ed era logicamente coerente sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla determinazione della pena; in conseguenza ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deduceva: a) vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato; b) censure sul trattamento sanzionatorio, assumendo l'erroneità della determinazione della pena. La Corte ha però rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato era presente, lineare, coerente e sorretta da esauriente disamina dei dati processuali, sia quanto alla responsabilità sia quanto alla pena, rendendo le doglianze manifestamente infondate e non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce conseguenti, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva, coerente e non manifestamente illogica, con esauriente esame dei dati processuali.
- Le doglianze sulla determinazione della pena non sono sindacabili in cassazione se la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e se risulta esaminato il corredo difensivo sul punto.
- La mera riproposizione di contestazioni di merito sotto forma di vizi motivazionali non consente un riesame del giudizio fattuale quando la decisione di merito dia conto in modo adeguato delle ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese processuali.
Come è indicizzato
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