Cassazione Penale, Sentenza n. 33717/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi: 1) mancata o illogica valutazione della documentazione di una procura a vendere rilasciata da F. Caruso, che secondo la difesa dimostrerebbe ragioni economiche estranee alla responsabilità penale; 2) illogicità nella qualificazione del ruolo di FIORE nell'associazione per delinquere, sostenendo che la sua attività fosse limitata a funzioni di 'ufficiale pagatore' per pagamenti in nero e non a funzioni gestorie o di amministratore di fatto; 3) errore logico nella ritenuta consapevolezza del mutamento del sistema che avrebbe condotto al fallimento di SOGETRANS e nella sua partecipazione alla simulazione di crediti per circa 9 milioni di euro (capo H); 4) mancata considerazione dell'interpretazione favorevole della intercettazione tra Massimo Caruso e un investigatore privato, dalla quale emergerebbe un piano per responsabilizzare il FIORE per gli omessi versamenti di LAVORO.IT.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti i motivi. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto irrilevante di fatto rispetto alle imputazioni (la procura a vendere non incide sulla responsabilità penale), quindi inammissibile; il secondo è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'attività di reperimento di risorse in nero fosse parte integrante del meccanismo fraudolento e idonea a far ritenere un ruolo gestionale del FIORE; il terzo motivo è stato considerato incomprensibile e comunque la Corte d'appello aveva già escluso la responsabilità del FIORE per il fatto relativo al 30/06/2017 (operazione intervenuta dopo che il FIORE non aveva più incarichi nella società); il quarto motivo è inammissibile perché non ha confutato la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato una lettura non manifestamente irragionevole delle intercettazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo al principio secondo cui l'evidente infondatezza dell'impugnazione integra colpa nella sua proposizione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il limite di esame della Corte di cassazione alle materie ammesse e delimita la ripercussione degli elementi impugnati ai limiti previsti dalle disposizioni applicabili, limitando il sindacato di merito
art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare
art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.
norma penale tributaria-concorsuale richiamata per la tipizzazione della bancarotta impropria contestata in relazione al fallimento di SO.GE.TRAS. s.p.a.; la sentenza la applica nel valutare la responsabilità relativa a comportamenti che hanno determinato il dissesto
consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia manifestamente inammissibile e sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione
Giurisprudenza: principio della doppia conforme
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (richiamati nel testo)
quando la sentenza di appello si salda argomentativamente con la sentenza di primo grado riprendendone i criteri valutativi, le due decisioni possono essere lette congiuntamente formando un corpo unico e questo circoscrive il sindacato permesso in Cassazione
Giurisprudenza su intercettazioni e sindacato di legittimità
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (richiamate nel testo)
la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto devoluta al giudice di merito e in Cassazione può essere riesaminata solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la manifesta infondatezza dell'impugnazione può giustificare una condanna per colpa nella proposizione del ricorso e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
Massime di principio
- La Corte di cassazione non valuta nuovamente i fatti ma verifica la presenza di un apparato argomentativo logico: un diverso apprezzamento delle prove non costituisce motivo di legittimità salvo che non vi sia manifesta illogicità.
- Documenti che non incidono direttamente sulla ricostruzione degli elementi costitutivi del reato (es. procura a vendere per ragioni patrimoniali) sono, di norma, ritenuti irrilevanti ai fini penali e non inficiano la responsabilità già accertata dal giudice di merito.
- Attività apparentemente 'operative' o tecniche (ad es. reperimento di denaro in nero) possono essere ritenute dall'autorità giudicante come attività connotanti il ruolo gestionale nell'associazione per delinquere se contribuiscono in modo strutturale al meccanismo fraudolento.
- La partecipazione morale o la conoscenza generale dei meccanismi fraudolenti non equivale automaticamente alla consapevolezza di specifiche decisioni che hanno causato il fallimento, e la distinzione temporale degli incarichi è rilevante per l'imputazione a fatti successivi alla perdita di ruoli amministrativi.
- Le intercettazioni vengono interpretate dal giudice di merito secondo la valutazione globale del contesto; in Cassazione possono essere censurate solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o irragionevole.
- Ricorsi giudicati evidentemente inammissibili o infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna per spese e somme a titolo di ammenda se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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