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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30426/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della condanna: dedotto contrasto di giudicati tra la condanna di Di Fiore e l'assoluzione del coimputato De Gregorio; allegata falsità delle deposizioni dei Carabinieri intervenuti (mancata indicazione di terze persone e mancata traduzione delle s.i.t.); dichiarazione di essere stato vittima di un'aggressione e di essersi difeso con un temperino senza proposito di rapina; richiesta di nuovo processo con escussione di De Gregorio, della guardia giurata e dei Carabinieri coinvolti.

La decisione

La Corte d'appello ha dichiarato manifestamente infondata e reiterativa l'istanza di revisione, richiamando una precedente ordinanza di inammissibilità del 27/12/2021, divenuta definitiva dopo la pronuncia della Cassazione del 5/5/2022. La Corte ha ritenuto che l'assoluzione di De Gregorio riguardasse contraddittorietà delle dichiarazioni solo con riferimento alla sua condotta, mentre la condanna di Di Fiore si fondava non solo sulle dichiarazioni delle persone offese (valutate coerenti e attendibili) ma anche sul rinvenimento di un coltello insanguinato e sui referti medici. Le presunte falsità delle dichiarazioni dei Carabinieri e delle persone offese non sono risultate dimostrate. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando che le "nuove" prove non erano idonee, nella comparazione con il materiale probatorio già acquisito, a ribaltare la sentenza di colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Disciplina della revisione: sono rilevanti le prove sopravvenute, scoperte o non acquisite nel precedente giudizio, purché idonee, da sole o congiuntamente, a ribaltare il giudizio di colpevolezza; la valutazione preliminare dell'ammissibilità richiede comparazione tra prova nuova e prove già acquisite

  • Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Buscaglia)

    Occorre valutare affidabilità, persuasività e congruenza delle prove nuove rispetto al contesto probatorio già acquisito; la prova nuova deve essere confrontata concretamente con quelle esaminate nel giudizio di cognizione

  • Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 (Di Piazza)

    La comparazione deve tener conto di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova riscontrabili ictu oculi

  • Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019

    La Corte d'appello, anche in sede di verifica astratta di ammissibilità, deve valutare se le prove nuove siano idonee a ribaltare il costrutto accusatorio

  • Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)

    Sono prove nuove anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, salvo che siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue; l'omessa acquisizione per colpa del condannato rileva solo ai fini del risarcimento

  • Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n.186

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per la determinazione delle conseguenze pecuniarie in caso di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Una richiesta di revisione è ammissibile solo se fonda su prove realmente "nuove" (sopravvenute, scoperte dopo la sentenza definitiva o non acquisite) e idonee, da sole o congiuntamente, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
  • Il giurì d'appello (anche nella verifica preliminare di ammissibilità) deve comparare le presunte prove nuove con l'intero materiale probatorio già acquisito; se la prova nuova non supera tale confronto in termini di persuasività e congruenza, l'istanza può essere dichiarata infondata.
  • L'assoluzione di un coimputato per contraddittorietà delle dichiarazioni non determina automaticamente il vizio della sentenza che ha condannato l'altro imputato: è necessario che il contrasto riguardi elementi coincidenti e rilevanti per la colpevolezza dell'istante.
  • Le doglianze sulla presunta falsità di deposizioni della polizia giudiziaria o delle persone offese devono essere sostenute da elementi concreti e dimostrabili; mere affermazioni del difensore senza riscontri non sono idonee a fondare la revisione.
  • Se il ricorrente in sede di revisione conferma comunque di avere usato l'arma (anche se qualificata come temperino), ciò indebolisce la tesi difensiva sulla totale assenza di responsabilità e può rendere inefficace la richiesta di revisione.
  • Le richieste reiterative già dichiarate inammissibili possono essere respinte come manifestamente infondate; in caso di colpa nella proposizione del ricorso il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie oltre alle spese processuali.

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