Cassazione Penale, Sentenza n. 11988/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denunciava la nullità del provvedimento per omessa citazione personale all'udienza del giudice dell'esecuzione, contestando la validità della notifica effettuata presso l'ultimo domicilio eletto dallo stesso interessato (domicilio presso il difensore).
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. L'annullamento è stato motivato non sulla base della censura originaria, ma per la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza: la notifica era stata eseguita presso il difensore che risultava domiciliatario nella fase di cognizione, modalità ritenuta invalida per la fase esecutiva. La Corte ha ordinato la rinnovazione dell'atto nullo e la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per disporre la rinnovazione dell'atto nullo e la fissazione di una nuova udienza di discussione nel procedimento esecutivo.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 (dep. 2021); Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020; Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018; Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007
Principio consolidato secondo cui l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore effettuata nella fase di cognizione cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e non può essere utilizzata per le notifiche nella fase esecutiva o nel procedimento di sorveglianza; la notifica effettuata al difensore in tale fase è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore nella fase di cognizione non vale per la fase esecutiva dopo la sentenza irrevocabile: non usare quella sede per notifiche esecutive.
- La notifica al difensore effettuata dopo l'irrevocabilità della sentenza, se effettuata sulla base della precedente elezione di domicilio, è nulla ab origine e la nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio.
- In presenza di una notifica invalida che ha impedito la partecipazione personale dell'imputato all'udienza esecutiva, il rimedio è l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio con rinnovazione della notifica e nuova fissazione dell'udienza (art. 666 c.p.p.).
- Nei procedimenti esecutivi occorre verificare sempre il domicilio effettivo o gli specifici istituti previsti per le notifiche ai residenti all'estero; non ci si può affidare automaticamente a domicili eletti nella fase di cognizione.
- Prassi consigliata: prima di notificare atti esecutivi, accertare per iscritto lo stato di efficacia dell'elezione di domicilio e, in caso di dubbio, notificare direttamente all'interessato al suo domicilio reale o a domicilio elettivo dichiarato per la fase esecutiva, utilizzando modalità certificate.
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