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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7619/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione derivante da ordinanza cautelare emessa per presunta abusiva gestione di rifiuti, per la quale è stato poi assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. La Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice della riparazione, aveva rigettato la richiesta ritenendo che la condotta del richiedente (emergente da una conversazione intercettata e dalle dichiarazioni rese in interrogatorio) fosse gravemente colposa e avesse concorso a dare causa all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Con il ricorso in Cassazione il Tealdo ha denunciato violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave (lamentando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento solo a conversazioni intercettate e non a un esame complessivo) e, con motivo autonomo, ha dedotto l'iniquità della condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non abbiano specificamente e puntualmente contestato la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, conformandosi al principio secondo il quale il rimedio deve contenere una critica argomentata con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il giudice della riparazione può valutare ex ante se la condotta (anche extraprocedimentale o dichiarazioni rese) abbia concorso a creare l'apparenza di configurabilità del reato e che, qui, la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto la condotta gravemente colposa (basandosi su conversazione intercettata, attività di miscelazione riscontrata e dichiarazioni ritenute inattendibili). Per queste ragioni, i profili di fatto risultano insindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; sono compensate le spese di lite tra le parti nella presente sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta la "colpa grave" come elemento ostativo che non richiede necessariamente condotte integranti reato ma può essere costituita da comportamenti (anche extraprocedimentali o dichiarazioni) che, ex ante, abbiano determinato la falsa apparenza di configurabilità del reato

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non essere il fatto previsto dalla norma; l'assoluzione di per sé non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se sussistono condotte ostative ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso risulti infondato o vi siano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; utilizzata per la condanna alla cassa delle ammende

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiedono che l'impugnazione contenga motivi specifici e puntuali (critica argomentata); la loro violazione può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione impugnata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti strettamente necessari per l'enunciazione dei motivi nel ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere l'equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. non basta l'assoluzione: il giudice valuta ex ante se la condotta del detenuto (anche extraprocedimentale o le dichiarazioni rese) abbia concorso a creare l'apparenza di illiceità; la colpa grave può consistere in negligenza e comportamenti idonei a giustificare la misura
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla sussistenza di condotte ostative all'indennizzo sono in larga parte insindacabili in Cassazione, salvo vizio di motivazione specificamente denunciato
  • In ricorso per cassazione è obbligatorio il confronto puntuale e argomentato con la motivazione del provvedimento impugnato: la mera riproposizione di censure generiche o la mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la critica determina l'inammissibilità
  • Dichiarazioni rese dall'indagato/imputato e prove extraprocedimentali (es. intercettazioni, riscontri investigativi) possono essere valutate dal giudice della riparazione per escludere il diritto all'indennizzo se rivelano colpa grave
  • Cautela nell'impugnare: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, sanzione pecuniaria (cassa delle ammende); pertanto le difese devono essere specifiche e ben documentate

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