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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24454/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore con un unico motivo, ritenuto manifestamente infondato, censurando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. in relazione alla sottrazione di una cosa esistente in un ufficio o stabilimento pubblico. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante è configurabile anche se il bene sottratto non appartiene all'ufficio o allo stabilimento pubblico, né alle persone che vi sono addette, e anche se non ha attinenza con le funzioni o attività svolte, perché la ratio è la più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggiore fiducia riposta nella conservazione dei beni presenti nei suoi uffici.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella sentenza di merito confermata dalla Corte di appello; il testo non ne specifica il contenuto fattuale applicato al caso.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    L'aggravante è configurabile quando il fatto sia commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche se la cosa sottratta non appartiene all'ufficio o alle persone addette e anche se non ha attinenza con le funzioni svolte; la ratio è la tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della fiducia nella conservazione dei beni presenti nei suoi uffici.

Massime di principio

  • In tema di furto, l'aggravante della cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico sussiste anche se il bene sottratto non appartiene all'ufficio, non appartiene a soggetti addetti e non è funzionalmente collegato all'attività dell'ufficio.
  • La ragione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p. risiede nella maggiore tutela da accordare al rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e alla fiducia nella conservazione dei beni custoditi nei suoi locali.
  • Un motivo di ricorso manifestamente infondato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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