Cassazione Penale, Sentenza n. 15604/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha chiesto la restituzione in termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna (violazione di domicilio, furto in abitazione, lesioni, detenzione ai fini di spaccio) sostenendo che, dopo la pronuncia di primo grado, l'imputato si era allontanato dal territorio dello Stato e risultava irreperibile, per cui non è stato possibile ricevere mandato e depositare contestualmente all'appello l'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. La difesa ha inoltre lamentato che, al tempo della scadenza dei termini, nella giurisprudenza prevalente si seguiva un'interpretazione rigorosa che richiedeva la sottoscrizione dell'elezione/dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato al momento dell'impugnazione, mentre solo successivamente le Sezioni Unite hanno adottato un'interpretazione più favorevole (non essendo necessaria la reiterazione della dichiarazione se già presente negli atti). Chiedeva pertanto la restituzione in termini come rimedio per una applicazione "ultrarigorosa" precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello che aveva negato la restituzione in termine: la partenza volontaria dell'imputato non costituisce caso fortuito né forza maggiore ex art. 175 c.p.p.; l'art. 175, comma 2.1 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) non è applicabile perché Berisha non era imputato "assente" nel corso del processo di primo grado; la censura relativa all'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter è infondata sia per ragioni fattuali (l'impossibilità di contattare l'imputato dipese da sua libera scelta) sia per ragioni di diritto (il mutamento interpretativo favorevole non opera retroattivamente e, in ogni caso, orientamenti più favorevoli erano già emersi in giurisprudenza prima della scadenza dei termini). Il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (riforma "Cartabia")
art. 11, comma 1 (introduzione modifiche procedurali, fra cui disposizioni su imputato assente e restituzione nei termini)
Norma di riforma che ha modificato profili procedurali rilevanti (art.175 e art.581 c.p.p.); la Corte valuta la sua portata insieme alle disposizioni correlate
comma 2.1: "l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa"
La Corte ritiene inapplicabile la restituzione perché l'allontanamento del ricorrente è stato volontario e perché la disciplina del comma 2.1 opera solo se l'imputato ha assunto la veste di 'assente' nel giudizio; inoltre caso fortuito/forza maggiore non risultano dimostrati
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
La norma impone obblighi relativi alla dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ritiene che l'interpretazione più favorevole (che ammette la validità di una dichiarazione già presente negli atti) non ha efficacia retroattiva né determina automaticamente il diritto alla restituzione se l'impossibilità di rispettare l'onere dipende da scelta volontaria dell'imputato
art. 420-bis cod. proc. pen., commi 2 e 3
Rilevante ai fini del comma 2.1 dell'art.175: la prova della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo è richiesta nei casi previsti da questi commi
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte nella ricostruzione delle regole sulle dichiarazioni/elezioni di domicilio; la sua applicazione dipende dalla veste dell'imputato e dai momenti processuali
sent. Corte Cost. 12 ottobre 2012 n.230 (richiamata come principio)
Richiama il principio secondo cui un mutamento giurisprudenziale (overruling) più favorevole non si applica retroattivamente per ritrarre situazioni processuali già definite
Massime di principio
- La restituzione in termine ex art.175 c.p.p. richiede che l'impedimento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore; la semplice allontanamento volontario dell'imputato non giustifica la restituzione
- La previsione del comma 2.1 dell'art.175 beneficia l'imputato solo se questi ha assunto la veste di imputato assente nel giudizio e se prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; non è uno strumento automatico per ogni irreperibilità
- L'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art.581 c.p.p. è importante per la validità dell'impugnazione; tuttavia, successivi chiarimenti giurisprudenziali possono pacificare l'interpretazione ma non operano retroattivamente per correggere scelte volontarie già compiute
- Un mutamento interpretativo della giurisprudenza sfavorevole allo Stato che risulti previo e prevedibile non costituisce necessariamente un 'overruling' che legittimi la retroazione dei benefici al ricorrente; l'overruling deve avere i connotati dell'imprevedibilità
- Il difensore deve adottare comportamenti proattivi: dichiarare/ eleggere domicilio dell'imputato quando possibile, documentare eventuali impossibilità oggettive e agire nei termini o tempestivamente chiedere la restituzione documentando fatti non dipendenti dalla volontà dell'imputato
- Se l'impedimento a proporre impugnazione dipende da scelta volontaria dell'imputato (p.es. allontanamento dal Paese), non si può successivamente ottenere beneficio processuale per tale scelta
- In presenza di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, è opportuno documentare lo stato della giurisprudenza e valutare azioni tempestive (es. istanze per ottenere notifica successiva o per ottenere provvedimenti che consentano di superare l'irricevibilità)
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