Ordinanza n. 2416/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione 11350 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 702 (vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitole a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di 1 quesito contenuto nella prova scritta (+1) e della manca attribuzione di n. 3 punti per lo svolgimento del servizio presso l’Ufficio per il Processo (UPP); - dell’esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23.25; - della domanda n. 15 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino erratamente ed illegittimamente valutata dalla Commissione con -0,25 e non con +0,75; - della domanda di partecipazione nella parte in cui erratamente ed illegittimamente la Commissione di Valutazione non ha attribuito +3 punti in ordine al servizio svolto presso l’Ufficio del Processo, per come attestato e certificato dalla candidata ricorrente; - di ogni verbale della Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. ad attribuire alla ricorrente il complessivo punteggio di 27,5 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal Tar; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 27,25; nonché, ove occorra e, comunque in via di estremo subordine, per l’annullamento dell’art. 7 del bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 indetto dalla Commissione RIPAM nella parte in cui richiede al candidato ricorrente il deposito all’interno della domanda di partecipazione di un esplicito “attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nonché valutazione della prova scritta e mancato riconoscimento di un titolo di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta ma collocata nella graduatoria finale in posizione non utile, ha contestato la valutazione della risposta fornita a un quesito della prova e il mancato riconoscimento di tre punti per il servizio svolto presso l'Ufficio per il Processo. Ha dedotto l'erroneità dell'attribuzione del punteggio alla risposta, chiedendo il riconoscimento di un punto aggiuntivo derivante dalla sostituzione della penalità di -0,25 con il punteggio di +0,75 previsto per la risposta corretta. Ha inoltre sostenuto l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per il titolo di servizio e, in subordine, ha chiesto l'annullamento della clausola del bando che richiedeva un attestato di servizio prestato con merito. Sono state proposte anche domande di accertamento del corretto punteggio e di risarcimento in forma specifica mediante rettifica della graduatoria.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta parzialmente. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, osservando che la lesività dell'operato amministrativo è divenuta conoscibile, per una candidata già risultata idonea alla prova scritta, con la pubblicazione della graduatoria definitiva e con l'emersione dell'insufficienza del punteggio ai fini della collocazione utile. Quanto al quesito contestato, il TAR ha richiamato una propria precedente sentenza in forma semplificata, con la quale aveva ritenuto corretta la risposta fornita dalla candidata. Ha quindi ordinato all'Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo, corrispondente al riconoscimento di +0,75 e all'eliminazione della penalità di -0,25, nonché di rettificare la posizione della ricorrente in graduatoria. È stata invece ritenuta prima facie infondata la doglianza relativa al titolo di servizio, poiché dagli atti risultava mancante l'attestazione del Capo dell'Ufficio giudiziario circa lo svolgimento con merito del servizio, richiesta dall'articolo 7 del bando. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, ponendo a carico della ricorrente gli oneri delle pubblicazioni e stabilendo termini perentori per l'adempimento e il deposito della prova. Ha fissato l'udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR nei limiti indicati in motivazione.
art. 7 del bando di concorso
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato
La clausola richiedeva, ai fini del riconoscimento del punteggio per il servizio presso l'Ufficio per il Processo, un'attestazione del competente Capo dell'Ufficio giudiziario circa lo svolgimento del servizio con merito; in mancanza di tale attestazione il punteggio non è stato riconosciuto in sede cautelare.
Consente, in presenza di un elevato numero di potenziali parti necessarie, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Richiamato quale fondamento processuale, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per le modalità di integrazione del contraddittorio.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
Invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante la rettifica del punteggio e della graduatoria; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Per una candidata che abbia superato la prova scritta di un concorso, la lesività della valutazione del punteggio, ai fini dell'impugnazione della graduatoria, può diventare concreta e conoscibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva, quando da essa risulti la collocazione non utile al conseguimento del posto.
- In sede cautelare, qualora il giudice abbia già ritenuto corretta la risposta fornita a un quesito concorsuale in una precedente pronuncia relativa alla medesima questione, può ordinare all'Amministrazione l'attribuzione interinale del punteggio corrispondente alla risposta corretta e l'eliminazione della penalità precedentemente applicata.
- Il punteggio previsto dal bando per un titolo di servizio può essere negato, in sede cautelare, quando la lex specialis richieda un'attestazione specifica dello svolgimento del servizio con merito e tale attestazione non risulti rilasciata dall'organo competente.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare o disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità e termini degli adempimenti, il cui mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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