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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28273/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un ex dipendente pubblico per ottenere la liquidazione dell’indennità di fine servizio a carico del Fondo di Previdenza del personale ministeriale, invocandola anche per il periodo di servizio svolto prima del trasferimento del lavoratore al Ministero delle Finanze nel 1993. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta, sul presupposto che per il periodo anteriore al trasferimento non spettasse l’indennità perché l’interessato, allora dipendente del Ministero del Tesoro e comandato presso il Ministero delle Finanze, non era iscritto al Fondo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 158 e 51 c.p.c., assumendo che nel collegio vi fosse un magistrato che aveva chiesto e ottenuto di astenersi; 2) violazione dell’art. 199 d.P.R. n. 3/1957 e del d.P.C.M. n. 95 dell’8 febbraio 1993, sostenendo che il decreto di trasferimento equiparasse lo status giuridico dei dipendenti trasferiti a quello dei dipendenti del ministero di destinazione e quindi rendesse dovuta l’indennità anche per il periodo precedente al trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava il contenuto della richiesta di astensione né il provvedimento di accoglimento, e non localizzava i documenti nel fascicolo, in violazione degli oneri di specificazione richiesti in sede di legittimità. Ha poi rigettato il secondo motivo ritenendolo infondato: il decreto di trasferimento richiamato nel ricorso conservava anzianità di carriera e qualifica dei dipendenti trasferiti, ma non attribuiva retroattivamente il diritto all’indennità di fine servizio per il periodo anteriore al passaggio, né trasformava il servizio svolto presso il Ministero di provenienza in servizio utile ai fini del Fondo. Il ricorso è stato quindi definito con rigetto complessivo, e gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità del collegio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’astensione di un componente del collegio; la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente perché priva dei necessari riscontri documentali.

  • art. 199 d.P.R. n. 3/1957

    Invocato per affermare il diritto all’indennità anche per il periodo anteriore al trasferimento; la Corte lo considera non idoneo, da solo, a fondare tale estensione.

  • d.P.C.M. n. 95 dell’8 febbraio 1993

    Interpretato come atto che conserva anzianità e qualifica dei dipendenti trasferiti, senza attribuire loro ex tunc il diritto all’indennità per il periodo precedente al trasferimento.

  • Cass. S.U. 34469/2019

    Richiamata a sostegno del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e dell’onere di indicare e localizzare i documenti su cui la censura si fonda.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l’esame di documenti processuali deve essere autosufficiente: occorre riportarne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Un provvedimento che mantenga ai dipendenti trasferiti anzianità di carriera e qualifica non implica, senza una previsione espressa, il riconoscimento retroattivo di trattamenti economici o previdenziali relativi al periodo anteriore al trasferimento.
  • La sola equiparazione dello status giuridico del dipendente trasferito a quello del personale dell’ente di destinazione non consente di estendere automaticamente la copertura di un fondo previdenziale a periodi in cui il lavoratore non risultava iscritto al fondo stesso.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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