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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34114/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 22 aprile 2026, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di due anni e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, condannandolo inoltre alle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. l’assenza di motivazione sulla mancata sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e contestando inoltre che la responsabilità per i reati ascritti fosse dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro una sentenza di applicazione della pena. La contestazione relativa alla prova della responsabilità non consente di superare tale limite di impugnabilità. L’inammissibilità è dichiarata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È dunque inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

    Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente individuati dalla disposizione; non è deducibile la violazione di legge o il vizio di motivazione per omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è proposto fuori dai casi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’inammissibilità è dichiarata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo ed ai profili di colpa ravvisabili, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella decisione in 3.000 euro in considerazione della sentenza impugnata, del motivo e dei profili di colpa ravvisabili.

  • art. 444 c.p.p.

    In sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 22/04/2026, nei confronti dell’imputato veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, con condanna al pagamento delle spese di giudizio e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

    La sentenza impugnata ha applicato all’imputato, su richiesta delle parti, una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    È dunque inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

    La censura relativa all’omessa verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, in quanto estranea ai motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non vi rientra la censura di violazione di legge o di motivazione per omessa verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena è inammissibile perché fondato su motivi estranei al catalogo tassativo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la relativa declaratoria è pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
  • All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinare tenendo conto della natura della decisione impugnata, dei motivi e dei profili di colpa ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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