Cassazione Penale, Sentenza n. 36691/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 5 maggio 2026, aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione aggravata (capo 152) e furto pluriaggravato (capo 153), ai danni della persona offesa. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura limitatamente al capo di furto, confermando la gravità indiziaria per l’estorsione e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e il controllo a distanza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 273, 192, 125, comma 3, 292 e 309 c.p.p. e motivazione mancante o apparente sulla gravità indiziaria: secondo la difesa, la richiesta di denaro per la restituzione del veicolo era stata formulata da terzi, le conversazioni erano ambigue e la conoscenza del furto non dimostrava il concorso nella successiva estorsione. Con il secondo motivo ha contestato, ai sensi degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., la motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando il richiamo a vicende estranee, al contesto relazionale e a una presunta vicinanza a circuiti criminali, senza adeguata considerazione dell’incensuratezza; ha inoltre censurato come ipotetici i pericoli di inquinamento probatorio e di fuga. Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 275 e 292 c.p.p. e illogicità, ha sostenuto che l’esclusione del furto avrebbe dovuto condurre a una misura meno afflittiva o all’eliminazione del controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava criticamente con la motivazione del riesame, che aveva ricostruito il ruolo centrale dell’indagato nella richiesta estorsiva, realizzata nella forma del cosiddetto “cavallo di ritorno”, sulla base di risultanze intercettive e aveva spiegato la sussistenza del dolo e del concorso, nonostante la richiesta fosse stata veicolata da terzi. Il secondo motivo è stato giudicato generico e comunque manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivato separatamente le esigenze cautelari, indicando per il pericolo di reiterazione le modalità del fatto, la capacità operativa e l’inserimento in circuiti criminali; aveva inoltre illustrato la concretezza del rischio di inquinamento delle fonti orali. Il pericolo di fuga era stato valutato recessivo rispetto alle altre esigenze e la sua contestazione non era decisiva, essendo sufficiente anche una sola esigenza cautelare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le ragioni addotte dal riesame per ritenere necessaria, adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento.
Per giustificare o confermare una misura cautelare personale è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari previste, senza che debbano ricorrere congiuntamente il pericolo di inquinamento probatorio, quello di fuga e il rischio di reiterazione.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso cautelare che ripropone obiezioni sulla gravità indiziaria senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che sorreggono la valutazione.
- La partecipazione a un’estorsione non è esclusa per il solo fatto che la richiesta di denaro sia stata comunicata alla persona offesa da terzi, quando il quadro indiziario, valutato dal giudice di merito cautelare, attribuisca all’indagato un ruolo nella condotta estorsiva e nel conseguimento dell’utilità.
- Le esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. non devono necessariamente concorrere: la sussistenza di una sola esigenza concreta e attuale può giustificare o confermare l’adozione della misura.
- Le censure sulla proporzionalità e adeguatezza della misura devono confrontarsi con la motivazione specifica del provvedimento impugnato; la mera richiesta di una misura meno afflittiva o dell’eliminazione del controllo elettronico non è sufficiente.
Come è indicizzato
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