Cassazione Civile, Ordinanza n. 31568/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite possessoria relativa a una servitù di scarico di acque impure gravante sul fondo di proprietà dei ricorrenti. Il resistente, proprietario di un immobile nel condominio, ha agito ex artt. 1168 e 1170 c.c. deducendo che i proprietari del fondo servente avevano recintato l'accesso tramite una scaletta, impedendogli di raggiungere il pozzetto fognario per controlli, spurghi e riparazioni della condotta. I ricorrenti hanno sostenuto che la recinzione era stata posta per impedire il passaggio di persone dirette ad altri terreni dell'attore, e che il pozzetto realmente utilizzato per le verifiche del condominio era in altro punto del fondo, comunque accessibile. In primo grado la domanda possessoria è stata respinta; in reclamo è stata invece ordinata l'installazione di un cancello con consegna delle chiavi; in merito il Tribunale ha poi rigettato le domande, ma la Corte d'appello ha nuovamente imposto una struttura di accesso agevole con consegna delle chiavi. I ricorrenti hanno quindi proposto cinque motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto un diritto di passaggio non domandato; 2) errata qualificazione della domanda come generica azione possessoria; 3) motivazione omessa o apparente sulla sussistenza dei presupposti della manutenzione del possesso degli adminicula servitutis; 4) omessa pronuncia su plurime eccezioni, tra cui mancanza di prova dell'ultrannualità del possesso, insussistenza della turbativa, assenza di animus spoliandi/turbandi e mancanza di prova sul punto; 5) violazione delle norme in tema di servitù, sostenendo che la servitù di scarico non comporta il diritto alla consegna delle chiavi del cancello del fondo servente, perché ciò equivale a una autonoma servitù di passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente e comunque carente nel confrontarsi con le difese decisive dei ricorrenti sulla domanda di manutenzione nel possesso degli adminicula servitutis. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti, mentre il quinto è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione possessoria inizialmente proposta, ma non decisivo nella soluzione finale
norma che disciplina l'azione di manutenzione del possesso, i cui presupposti devono essere specificamente accertati e motivati
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
il giudice deve corrispondere al chiesto e pronunciato e non può omettere di decidere su eccezioni e difese decisive
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri di censura utilizzati per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali
richiamato nel quinto motivo come norma sulla chiusura del fondo da parte del proprietario
richiamato nel quinto motivo in tema di servitù di scarico e opere necessarie
le facoltà indispensabili per l'uso della servitù rientrano nel contenuto della servitù stessa e possono essere tutelate possessorimente
richiamato nel quinto motivo in tema di esercizio e contenuto delle servitù
richiamato per il deposito di memorie in vista dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nella tutela possessoria delle servitù occorre distinguere tra il contenuto della servitù principale e le facoltà accessorie indispensabili al suo esercizio: anche queste ultime possono essere oggetto di manutenzione del possesso, purché non si traduca in una diversa e autonoma servitù.
- Il giudice che accolga una domanda di manutenzione del possesso deve accertare e motivare espressamente sui presupposti dell'azione, in particolare sulla durata ultrannuale del possesso, sulla non clandestinità o non violenza del suo acquisto e sull'elemento soggettivo della molestia o dello spoglio.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si confronta con le eccezioni e difese decisive dedotte dalla parte soccombente.
- La chiusura del fondo servente da parte del proprietario non è di per sé incompatibile con una servitù di scarico; tuttavia il giudice deve verificare se, nel caso concreto, le modalità di chiusura abbiano impedito le facoltà accessorie necessarie all'esercizio della servitù senza trasformarle in un diritto di passaggio autonomo.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se la decisione attribuisce tutela alla situazione possessoria effettivamente dedotta, anche quando il giudice utilizzi una qualificazione giuridica non perfettamente tecnica, purché il contenuto sostanziale della domanda resti invariato.
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