Cassazione Penale, Ordinanza n. 11619/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona ricorrente aveva chiesto, in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra reati già separatamente giudicati in cognizione. A sostegno del ricorso deduceva che il giudice dell'esecuzione avesse trascurato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'unicità del disegno criminoso: la prossimità temporale dei fatti, la comune matrice della tossicodipendenza e la sostanziale omogeneità degli illeciti, costituiti per lo più da furti. La Corte, richiamando la giurisprudenza sul tema, ha però rilevato che il provvedimento impugnato aveva già valutato tali elementi, ritenendo che le condotte fossero distanti nel tempo e non tutte omogenee e che non vi fosse una documentabile relazione tra i reati e la dedotta condizione tossicomanica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione fosse motivata in modo coerente con i principi applicabili in materia di continuazione, avendo escluso, con motivazione non illogica, la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma richiede una verifica rigorosa dell'unitarietà del disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere elemento rilevante solo se specificamente collegato ai reati e se ricorrono le ulteriori condizioni dell'istituto
l'istituto della continuazione presuppone che i diversi reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, inteso come programma almeno nelle sue linee essenziali
in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione irrituale
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e non meramente assertiva dell'esistenza di un unico disegno criminoso già presente al momento del primo reato.
- La prossimità temporale, l'omogeneità delle violazioni e la comunanza del bene giuridico offeso sono indici utili, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione senza prova della preventiva programmazione.
- Quando i reati sono distanziati nel tempo, opera una presunzione sfavorevole alla continuazione, superabile solo con prova contraria idonea a dimostrare che i fatti ulteriori erano stati specificamente programmati.
- Lo stato di tossicodipendenza può assumere rilievo ai fini dell'art. 671 c.p.p. solo se vi è una concreta e documentata relazione con i reati da unificare, non essendo sufficiente una deduzione generica.
- Il controllo di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non una nuova valutazione di merito degli indici di continuazione.
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