Cassazione Penale, Ordinanza n. 08920/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza, sostenendo una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la contestazione lo indicava come autore materiale del fatto, mentre la decisione di merito lo aveva riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sulla dichiarazione di penale responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e contestando la valutazione degli elementi indiziari posti a base della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il passaggio dall'addebito come autore materiale alla responsabilità per concorso morale non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di modifica contenuta nel medesimo fatto storico e non lesiva del diritto di difesa, anche considerando che l'imputato aveva discusso tale profilo in appello. Ha inoltre ritenuto non consentito il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare specifici travisamenti o vizi logici della motivazione, che invece risultava congrua e fondata su indizi gravi, precisi e concordanti e sull'inattendibilità della versione dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei giudizi di merito; la Corte non entra nel merito della configurazione del fatto, limitandosi a rilevare che la motivazione di condanna era sorretta da adeguati indizi e non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
Il richiamo agli indizi 'gravi, precisi e concordanti' esprime l'applicazione del criterio di valutazione probatoria tipico della prova indiziaria, ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito.
La Corte richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità sui motivi di ricorso, escludendo la possibilità di ottenere in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Viene in rilievo il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenuto non violato quando la responsabilità viene affermata a titolo di concorso morale in luogo dell'autore materiale, purché il fatto storico contestato rimanga immutato e la difesa non risulti pregiudicata.
Massime di principio
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando l'imputato sia contestato come autore materiale e venga poi ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, se la modifica non introduce un fatto storico diverso ma si mantiene entro i confini del medesimo episodio contestato e non incide concretamente sul diritto di difesa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove; è necessario indicare specifici vizi motivazionali o travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- Una motivazione di condanna è insindacabile in sede di legittimità quando i giudici di merito abbiano dato conto in modo non illogico degli elementi indiziari, qualificandoli come gravi, precisi e concordanti, e abbiano spiegato le ragioni della non attendibilità della versione difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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