Ordinanza n. 2577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione seconda) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Calabria aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. Gli appellati avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata integrità del contraddittorio, sostenendo la necessità della loro qualificazione come controinteressati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché gli altri privati erano destinatari del medesimo ordine di demolizione e dovevano quindi essere qualificati come cointeressati, non come controinteressati. Le ulteriori questioni di legittimità dell'ordine di demolizione sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'interesse dell'appellante alla conservazione della res adhuc integra fino alla definizione del giudizio, anche considerando la modesta consistenza del manufatto. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevante ai fini dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa ulteriore per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, i soggetti destinatari del medesimo provvedimento impugnato, quando condividono l'interesse alla sua eliminazione, sono cointeressati e non controinteressati; la loro presenza non impone l'integrazione del contraddittorio quale condizione di ammissibilità del ricorso.
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dell'atto richiedono approfondimento nella fase di merito, il giudice può accordare la sospensione provvisoria degli effetti dell'atto sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti e dell'esigenza di preservare la res adhuc integra.
- La modesta consistenza dell'intervento o del manufatto oggetto di un ordine di demolizione può concorrere, nel bilanciamento cautelare, a rendere prevalente l'interesse privato alla conservazione della situazione di fatto fino alla decisione di merito.
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