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Ordinanza

Ordinanza n. 13599/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa alle prove del semestre filtro e alla procedura di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro propedeutico all'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, ha impugnato il complesso degli atti ministeriali e universitari disciplinanti la procedura, il diniego di ammissione e gli esiti della selezione, chiedendo anche l'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso documentale relativa agli atti della procedura. Aveva presentato istanze di accesso all'Università degli Studi di Napoli e al Ministero dell'Università e della Ricerca e al CINECA. Una precedente ordinanza aveva dichiarato parzialmente improcedibile la domanda riguardante i documenti negati dal Ministero, poiché la sopravvenuta nota ministeriale di riscontro non era stata impugnata con motivi aggiunti. A seguito di un deposito documentale tardivo dell'amministrazione, il ricorrente ha precisato che permaneva l'interesse a ottenere l'elenco delle domande somministrate ai candidati nella loro formulazione originaria.

La decisione

Il TAR ha definitivamente deciso l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., accogliendola limitatamente alla documentazione ancora oggetto di interesse. Ha ordinato a CINECA e all'Università degli Studi di Napoli, ciascuno per quanto di competenza, di rendere disponibile al ricorrente e di depositare in giudizio entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza l'elenco delle domande predisposte dalla commissione e consegnate al CINECA, con le relative risposte attese, nella versione originaria e in ogni successiva modifica. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il diritto di accesso a tale documentazione. Le spese della fase sono state compensate. La decisione riguarda la domanda di accesso e non definisce, per quanto emerge dal testo, la domanda principale di annullamento del diniego di ammissione.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal candidato rispetto agli atti della procedura di ammissione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio amministrativo la domanda relativa all'accesso ai documenti; nel caso concreto il TAR l'ha accolta ordinando l'ostensione e il deposito della documentazione.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di ordinare l'esibizione dei documenti nell'ambito del giudizio sull'accesso.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    onere di “specificità dei motivi” posto dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.

    Il giudizio sull'accesso segue comunque uno schema impugnatorio quanto all'onere di specifica contestazione delle ragioni del diniego; quando il diniego è fondato su più ragioni, l'istante deve contestarle tutte per ottenere l'ordine di esibizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il giudizio in materia di accesso, pur avendo natura di accertamento del diritto dell'istante e non di mera impugnazione, segue lo schema impugnatorio quanto all'onere di specificità dei motivi.
  • Quando l'amministrazione fonda il diniego di accesso su più ragioni autonome, l'istante deve contestarle specificamente tutte; in mancanza, non può ottenere l'ordine giudiziale di esibizione dei documenti sulla base delle ragioni non confutate.
  • Nel giudizio sull'accesso, il deposito tardivo di documenti da parte dell'amministrazione può rendere necessario un rinvio dell'udienza per consentire al richiedente di esaminarli e di precisare la documentazione per la quale permane l'interesse all'ostensione.
  • Il giudice può ordinare all'amministrazione e al soggetto che detiene o gestisce la documentazione, ciascuno per quanto di competenza, di rendere disponibili all'istante e di depositare in giudizio gli atti necessari alla verifica della regolarità di una procedura selettiva, incluse le domande somministrate, le risposte attese e le relative versioni modificate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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