Cassazione Penale, Sentenza n. 16544/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen. (L. 354/1975) per poter far visita alla nonna gravemente malata. La Corte d'appello di Genova aveva respinto la richiesta ritenendo non dimostrata l'eccezionalità della situazione, valorizzando il fatto che il detenuto aveva ammesso di non aver frequentato la nonna da anni. Con ricorso per cassazione si è contestato che il giudice d'appello abbia erroneamente interpretato il requisito di eccezionalità riferendolo alle condizioni soggettive del parente infermo e abbia applicato un criterio automatico basato sul dato cronologico della mancata frequentazione, senza valutare la gravità della patologia, l'intrasportabilità, la natura non volontaria della distanza relazionale e l'effettiva idoneità degli strumenti alternativi al contatto personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il diniego della Corte d'appello si è basato su un criterio sostanzialmente automatico e non ha compiuto la valutazione complessiva e individualizzata richiesta dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha richiamato i fattori da considerare: incidenza della vicenda familiare sulla possibilità di mantenere rapporti ordinari (in particolare intrasportabilità), idoneità degli strumenti alternativi (telefono, videocolloqui) in concreto, intensità del legame affettivo e necessità di evitare automatismi. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame, con ordine di valutare la documentazione sanitaria e le dedotte condizioni concrete; ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, ord. pen. (L. 354/1975)
Il permesso di necessità è un beneficio eccezionale concedibile per eventi familiari di particolare gravità; l'eccezionalità va valutata in concreto, con una valutazione complessiva e individualizzata che consideri in particolare l'intrasportabilità del familiare, l'idoneità degli strumenti alternativi al contatto personale e l'intensità del vincolo affettivo
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di impugnazione in cassazione (violazione di legge), ossia censura sulla corretta applicazione dell'art. 30, comma 2
art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione sulla tutela dei dati personali: la Corte ordina l'oscuramento di generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Il requisito di "eccezionalità" per i permessi di necessità va valutato in concreto, non con criteri meramente formali o automatici
- Deve essere verificata la reale incidenza della situazione familiare sulla possibilità di mantenere i rapporti in forme ordinarie, considerando in particolare l'intrasportabilità del familiare e le concrete difficoltà di accesso ai colloqui in istituto
- Il giudice deve valutare l'effettiva idoneità degli strumenti alternativi (colloqui telefonici, videocolloqui) non solo in astratto ma rispetto alle condizioni concrete del caso
- La mancata frequentazione del familiare per un lungo periodo non esclude di per sé l'esistenza di un vincolo affettivo rilevante, soprattutto se la distanza è riconducibile alla condizione detentiva
- Il rifiuto del permesso non può basarsi su preclusioni aprioristiche: è richiesta una motivazione che esamini la documentazione (anche sanitaria) e spieghi perché le circostanze non configurino un'eccezionalità che giustifichi il beneficio
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