Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2026 del 27/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava vizi di motivazione perché il provvedimento non argomentava le ragioni e la misura degli aumenti per continuazione e contestava un errore di calcolo nella determinazione della pena (il calcolo avrebbe dovuto portare a 5 anni e 10 mesi, non 6 anni). Inoltre la Corte rileva che il GIP ha applicato erroneamente il metodo di rideterminazione senza "scorporare" i reati già unificati e senza motivare singolarmente gli aumenti ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per tre vizi: 1) errore di calcolo nella determinazione della pena (pena complessiva corretta 5 anni e 10 mesi invece di 6 anni); 2) metodo errato del giudice dell'esecuzione: omissione dello scorporo dei reati già riuniti nelle singole sentenze e mancata applicazione del principio secondo cui occorre individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati satellite; 3) carenza di motivazione rispetto all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte richiama il principio che, quando si ridetermina la pena per continuazione tra reati già oggetto di sentenze distinte ciascuna per più violazioni unificate ai sensi dell'art. 81, comma secondo, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e, sulla pena inflitta per quest'ultimo, operare autonomi aumenti per i reati-satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione.
art. 132 e art. 133 cod. pen. (criteri e determinazione della pena)
Il giudice esercita un potere discrezionale nel determinare la pena secondo i parametri fissati da questi articoli; però tale discrezionalità richiede motivazione non solo della pena base ma anche dell'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico.
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla) e Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)
Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Principio consolidato di giurisprudenza: obbligo di scorporo e di procedere per gradi, prendendo come base la pena del reato più grave e aggiungendo aumenti per i satelliti.
Cass. Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
Conferma del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già unificati e operare autonomi aumenti sui reati satellite, anche quando le condanne sono pronunciate con pluralità di reati unificati.
Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio) e Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice ... è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Il mero rispetto dei limiti legali non esonera il giudice dall'obbligo di motivare ciascun aumento: la motivazione deve consentire il controllo della congruità e delle ragioni della determinazione sanzionatoria.
Cass. Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016 e Cass. Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016
Ulteriori conferme giurisprudenziali sull'obbligo di congrua motivazione degli aumenti ex art. 81, specie quando l'aumento pur nei limiti di legge determini una sproporzione nel trattamento sanzionatorio per fattispecie simili.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per continuazione tra condanne distinte deve prima "scorporare" i reati che erano stati unificati nelle singole sentenze e individuare il reato più grave come base del nuovo computo.
- Solo dopo aver individuato la pena base per il reato più grave il giudice può applicare aumenti autonomi ai reati-satellite; non è corretto sommare direttamente le pene senza lo scorporo.
- Ogni aumento applicato per continuazione deve essere specificamente motivato (ragioni e misura) in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico; il rispetto del limite legale (es. triplo della pena-base) non sostituisce la motivazione.
- Errori di calcolo nella rideterminazione della pena costituiscono vizio idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi la Cassazione tende ad annullare e rinviare quando manchino scorporo, motivazione puntuale degli aumenti o vi siano evidenti errori aritmetici nella determinazione della pena.
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