Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due curatele fallimentari avevano agito contro un istituto di credito per ottenere il pagamento dei saldi attivi di due rapporti di conto corrente intestati al socio accomandatario delle società fallite, assumendo che le somme derivassero da una rideterminazione dei rapporti bancari con depurazione di spese e interessi passivi anche asseritamente usurari. Il tribunale aveva dichiarato nulla la citazione per indeterminatezza dell’oggetto e per esposizione insufficiente dei fatti. La corte d’appello aveva invece ritenuto sanata la nullità per effetto della costituzione della banca e aveva deciso nel merito condannando la banca al pagamento. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il primo, accolto, denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., sostenendo che l’atto introduttivo fosse indeterminato e che la nullità non fosse sanata dalla mera costituzione del convenuto, che peraltro l’aveva tempestivamente eccepita. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla nullità della citazione introduttiva: la domanda era formulata in modo indeterminato, poiché non consentiva di comprendere con chiarezza il titolo, l’ammontare e l’epoca di insorgenza dei crediti azionati, né le ragioni dell’azione congiunta delle due curatele. Ha affermato che la nullità dell’editio actionis non è sanata dalla sola costituzione della parte convenuta e che, una volta rilevato il vizio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la sanatoria ex art. 164, comma 5, c.p.c.; tuttavia tale integrazione non può essere effettuata in appello, né può rimettersi la causa al primo giudice. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico delle curatele resistenti.
Norme richiamate
art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.
La citazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto della domanda in modo determinato o determinabile; la sua mancanza o indeterminatezza integra nullità dell'atto introduttivo.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
La citazione deve esporre in modo chiaro e intellegibile i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; l'omissione o l'insufficienza determina nullità.
La nullità della citazione per vizi dell'editio actionis è rilevabile e incide sull'instaurazione valida del contraddittorio.
Rilevata la nullità della citazione, il giudice deve concedere termine per la rinnovazione o integrazione dell'atto; nel caso di specie la Corte precisa che tale termine non è praticabile in appello.
Il giudizio di appello non è sede compatibile per la rinnovazione o integrazione della citazione nulla di primo grado.
Non è possibile rimettere la causa al primo giudice per sanare, in appello, una nullità dell'atto introduttivo non sanata nei modi e nei tempi di legge.
Quando il processo non poteva essere proseguito, la cassazione avviene senza rinvio.
Massime di principio
- La citazione è nulla quando l'oggetto della domanda e i fatti costitutivi della pretesa non sono esposti in modo sufficientemente determinato e intellegibile da consentire alla controparte di difendersi e al giudice di individuare la domanda.
- La nullità dell'editio actionis non è sanata dalla sola costituzione del convenuto, perché il vizio non incide soltanto sul diritto di difesa della controparte ma anche sull'attività del giudice nella delimitazione dell'oggetto del processo.
- Rilevata la nullità dell'atto introduttivo, il giudice di primo grado deve disporre la sanatoria mediante assegnazione del termine di integrazione previsto dall'art. 164, comma 5, c.p.c.; se ciò non avviene e la questione giunge in appello, il giudice del gravame non può sanare l'atto né integrare la domanda.
- La sanatoria della citazione nulla non può essere effettuata nel giudizio di appello, né il processo può essere rimesso al primo giudice per una nullità dell'editio actionis ormai non più sanabile nel segmento processuale successivo.
- Quando il vizio dell'atto introduttivo rende il processo improseguibile, la cassazione della sentenza va pronunciata senza rinvio.
Come è indicizzato
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