Cassazione Civile, Ordinanza n. 03259/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, la parte controricorrente ha chiesto la correzione del dispositivo perché, dopo la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, la Corte aveva erroneamente liquidato le spese processuali in suo favore, nonostante fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente necessità che la statuizione sulle spese fosse emessa in favore dell’Erario. Il ricorrente ha a sua volta chiesto la correzione del provvedimento deducendo l’accettazione della rinuncia da parte della controparte. La Corte ha verificato che la rinuncia era stata effettivamente accettata e ha ritenuto che la richiesta del ricorrente potesse essere letta come sollecitazione all’esercizio officioso del potere correttivo.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell’errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo della precedente ordinanza, si consideri come non apposta la statuizione di condanna alle spese inserita dopo la declaratoria di estinzione del giudizio. Ha inoltre mandato alla cancelleria per la prescritta annotazione. La decisione si fonda sulla riscontrata accettazione della rinuncia e sul potere di correzione ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
Attribuisce alla Corte il potere correttivo officioso del provvedimento quando sia necessario eliminare un errore materiale nel dispositivo.
Richiamato come fonte della modifica normativa dell’art. 391-bis c.p.c.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale, la Corte può eliminare dal dispositivo una statuizione che risulti erroneamente apposta rispetto al contenuto effettivo e corretto del provvedimento.
- La domanda di correzione può essere accolta anche quando la parte interessata solleciti la Corte a esercitare il potere correttivo officioso previsto dall’art. 391-bis c.p.c.
- L’accettazione della rinuncia al ricorso costituisce presupposto rilevante per confermare l’estinzione del giudizio e per verificare la correttezza delle statuizioni conseguenti, incluse quelle sulle spese.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese processuali deve essere coerente con tale regime e l’eventuale statuizione difforme può essere rimossa in sede di correzione materiale.
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