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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09748/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per furto. Con l'unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla responsabilità dell'imputato, contestando la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito e chiedendo sostanzialmente una diversa lettura del compendio istruttorio. La Corte osserva che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che il motivo era anche meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e già disattese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era manifestamente infondata e comunque inammissibile perché rivolta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e perché priva di specificità, essendo una reiterazione delle censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma è evocata dal ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nella statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio denunciato come violazione dell'art. 192 c.p.p. non può trasformarsi in un surrettizio riesame del merito, se la censura mira soltanto a proporre una ricostruzione alternativa e più favorevole all'imputato.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già respinte è inammissibile per difetto di specificità, poiché non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più plausibile, valutazione delle risultanze processuali non integra di per sé un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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