Cassazione Civile, Ordinanza n. 07001/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione e asservimento di un immobile situato in Frattamaggiore, utilizzato per la realizzazione di una bretella di raccordo stradale nell'ambito di interventi pubblici collegati agli eventi sismici del 1980-1981. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dei proprietari alla stima dell'indennità di esproprio e di asservimento, condannando il consorzio espropriante al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle offerte, oltre al risarcimento danni e interessi. In appello il consorzio aveva dedotto, tra l'altro, che il giudice di primo grado avesse errato nell'applicare il criterio del valore di mercato, dovendosi invece applicare il criterio riduttivo di cui all'art. 13 L. n. 2892/1885, richiamato dall'art. 80 L. n. 219/1981. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e infondato il secondo motivo sulla stima concreta. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 80 L. n. 219/1981, oltre a motivazione apparente, sostenendo che il motivo di appello fosse invece specifico e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare la questione di diritto relativa al criterio di stima applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che dall'atto di appello, nei passaggi trascritti e scrutinabili in sede di legittimità per il vizio processuale dedotto, risultava specificamente devoluta alla Corte territoriale la questione dell'applicazione del criterio riduttivo di stima previsto dalla L. n. 2892/1885, art. 13, richiamato dalla L. n. 219/1981. La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è stata quindi giudicata erronea. La Corte ha inoltre rilevato che la questione giuridica sul criterio di determinazione dell'indennità era logicamente pregiudicante rispetto alle contestazioni sulla concreta stima operata dal consulente tecnico, sicché non poteva considerarsi non censurata una autonoma ratio decisoria idonea a sorreggere la sentenza impugnata. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Napoli è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, perché il motivo risultava invece chiaramente e specificamente formulato
Il vizio processuale denunciato ha consentito l'esame diretto dell'atto di appello trascritto nel ricorso
Per gli espropri effettuati nell'ambito degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 1980-1981 continua a operare il richiamo al criterio di stima di cui all'art. 13 L. n. 2892/1885
art. 13 L. n. 2892/1885
Costituisce il criterio riduttivo di determinazione dell'indennità di esproprio applicabile nella fattispecie richiamata dalla legge speciale
art. 5-bis d.l. n. 333/1992, convertito in L. n. 359/1992
È stato richiamato solo per contrapposizione: il tribunale aveva seguito l'indirizzo che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto invece applicabile la disciplina speciale richiamata dalla L. n. 219/1981
sentenza Corte costituzionale n. 348 del 2007
Richiamata per affermare che indennizzi inferiori al valore di mercato possono essere legittimi se sorretti da obiettivi di utilità pubblica
Cass. SS.UU. n. 2419/2011
Richiamata a supporto del permanere del criterio riduttivo di stima per la disciplina speciale
Cass. SS.UU. n. 10130/2012
Richiamata a supporto del permanere del criterio riduttivo di stima per la disciplina speciale
Cass. sez. I n. 23867/2014
Richiamata a supporto del permanere del criterio riduttivo di stima per la disciplina speciale
Cass. SS.UU. n. 2644/1998
Richiamata in via generale sul tema dei criteri di indennizzo in relazione a interventi di utilità pubblica
Cass. SS.UU. n. 2645/1998
Richiamata in via generale sul tema dei criteri di indennizzo in relazione a interventi di utilità pubblica
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi non può essere applicato in modo formalistico quando dalla loro formulazione emerga chiaramente la questione di diritto devoluta al giudice.
- In sede di legittimità è denunciabile l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità quando l'atto di gravame, esaminabile direttamente per la natura processuale del vizio, contenga una censura intelligibile e puntuale.
- Quando una questione di diritto sul criterio normativo di liquidazione dell'indennità è pregiudicante, le contestazioni sulla stima concreta del bene non integrano una autonoma ratio decidendi idonea a rendere inammissibile il ricorso se la censura principale investe proprio il criterio giuridico di valutazione.
- Per gli espropri effettuati nell'ambito della disciplina speciale relativa agli interventi conseguenti agli eventi sismici del 1980-1981 continua ad applicarsi il criterio di cui all'art. 13 L. n. 2892/1885, richiamato dall'art. 80 L. n. 219/1981, anche se esso conduce a un indennizzo inferiore al valore venale del bene.
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