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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11720/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. I motivi, secondo il testo, riguardavano il giudizio di responsabilità, la dedotta sussistenza della scriminante dello stato di necessità, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, sostanzialmente finalizzate a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    È stata evocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il ricorso sul punto è stato ritenuto inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione di merito abbia già affrontato le questioni dedotte.
  • Le doglianze sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e risultano generiche.
  • La deduzione della scriminante dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto richiede motivi specifici e pertinenti; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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