Cassazione Civile, Ordinanza n. 15703/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla pretesa di un ex dipendente dell'INAIL, reintegrato in servizio nel 2007 dopo una precedente destituzione automatica per fatti penalmente rilevanti commessi in danno dell'ente, di ottenere al momento del collocamento a riposo nel 2013 la condanna dell'istituto al pagamento del trattamento di fine servizio per il periodo 2007-2013. L'INAIL si è opposto deducendo che il credito del lavoratore doveva essere compensato in via impropria con il maggior credito dell'ente per il danno erariale già accertato nei confronti del medesimo soggetto. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che, per effetto del giudicato amministrativo e dei provvedimenti adottati dall'ente in esecuzione di esso, il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato ex tunc e che, pertanto, ricorresse unicità del rapporto idonea a giustificare la compensazione impropria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse erronea perché il reintegro per riammissione in servizio comporterebbe un rapporto nuovo e non la prosecuzione di quello originario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1241 e 1246 c.c., in relazione all'art. 545 c.p.c. e all'art. 10 l. n. 19/1990, assumendo che tale norma attribuisce soltanto una anzianità figurativa ai fini della qualifica e non l'unicità del rapporto, con conseguente illegittimità della compensazione impropria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, seppur sintetica, non era apparente né mancante: i giudici di merito avevano chiaramente fondato la conclusione sulla ricostruzione del rapporto sull'atto adottato dall'INAIL e sul giudicato amministrativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata non tanto sull'interpretazione autonoma dell'art. 10 l. n. 19/1990, quanto sul giudicato amministrativo e sui provvedimenti dell'ente. Nel merito, la Corte ha affermato che l'art. 10 l. n. 19/1990 è norma speciale che, a differenza della riammissione dopo dimissioni, non dà luogo a un nuovo rapporto di lavoro ma incide sulla cessazione della destituzione e sulla ricostituzione dello status del dipendente; inoltre, la pretesa creditoria dell'ex dipendente e quella dell'ente derivavano da un unico rapporto di lavoro articolato in due periodi, sicché la loro regolazione avveniva tramite compensazione atecnica o impropria, con reciproca elisione fino a concorrenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, con attribuzione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; il controllo di legittimità resta limitato al minimo costituzionale e la motivazione è nulla solo se mancante o apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 1241 c.c.
richiamato per contestare la compensazione; la Corte ha ricondotto la vicenda alla compensazione atecnica/impropria, non alla compensazione propria.
art. 1246, n. 3, c.c.
richiamato nel motivo di ricorso; non ha trovato accoglimento perché la Corte ha valorizzato l'unitarietà del rapporto e la compensazione impropria.
art. 545 c.p.c.
richiamato in relazione ai limiti alla pignorabilità/compensazione; la Corte non ne ha ravvisato ostacoli nella fattispecie esaminata.
art. 10, commi 2, 3 e 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19
"I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio... Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione dal servizio"
norma speciale che, nella ricostruzione della Corte, non determina la nascita di un nuovo rapporto di lavoro ma la cessazione dell'effetto della destituzione e la ricostituzione dello status del dipendente, previa rinnovata valutazione disciplinare.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia priva della motivazione costituzionalmente necessaria o contenga una motivazione meramente apparente; non è configurabile se il percorso argomentativo, pur sintetico, consente di comprendere la ratio della decisione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La disciplina speciale della riammissione in servizio del pubblico dipendente destituito per diritto non va automaticamente assimilata alla riammissione conseguente a dimissioni volontarie: il relativo effetto è la cessazione della destituzione e la ricostituzione dello status, non necessariamente la creazione di un nuovo rapporto.
- Quando crediti e debiti tra le stesse parti derivano da un unico rapporto, anche se complesso o articolato in più fasi, opera la compensazione impropria o atecnica, che consente l'accertamento unitario del dare e avere e l'elisione automatica fino a concorrenza senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale.
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