Cassazione Penale, Sentenza n. 24128/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad una associazione di tipo 'ndranghetista (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi: contestava la trasposizione delle condotte del fratello sul suo conto, la mancata prova di consapevolezza del sistema estorsivo e del meccanismo di assegnazione dei trasporti, la discrasia temporale tra l'attività dell'organizzazione e il suo apporto (svolto nel 2018-2019), e la mancata dimostrazione dell'uso del "metodo mafioso" da parte sua.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché, in larga parte, miravano a rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito (non sindacabile se non per manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Milano non presenti vizi di manifesta illogicità: ha confermato la valutazione unitaria degli indizi (conversazioni intercettate, documentazione sequestrata, modalità di impiego dei trasporti, strumenti giuridici usati per mascherare le attività), la sussistenza di un rapporto non meramente commerciale tra Salerni e i fratelli Stillitano, la significativo apporto dell'indagato nel contesto associativo (anche in ragione di interventi a favore di sodali in questioni interne all'organizzazione) e che la durata di circa due anni è compatibile con il requisito di stabilità richiesto dall'art. 416-bis. Pertanto l'ordinanza di conferma della custodia cautelare è stata ritenuta corretta e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
La norma è stata invocata come titolo di reato contestato: la Corte conferma che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa può ricavarsi da un quadro indiziario unitario e che non è necessario che ogni associato applichi personalmente il "metodo mafioso" per integrare il reato.
principio di sindacabilità in Cassazione della motivazione
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
La Corte richiama il consolidato principio che in Cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura della persuasività degli elementi; le censure devono riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
Massime di principio
- In sede di ricorso per Cassazione non è possibile chiedere una rinnovata valutazione degli indizi o della credibilità: le censure devono dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La partecipazione all'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis può essere desunta da un quadro indiziario complessivo (conversazioni intercettate, documenti, rapporti economici e modalità di occultamento societario), anche se il singolo non ha materialmente usato il "metodo mafioso".
- La vicinanza familiare o la comune conduzione di attività economiche può essere valorizzata come elemento indiziario se emerge un comportamento coordinato e ripetuto (es. uso di "schermi" giuridici, prosecuzione di attività dopo interdittive, assunzioni formali e trasferimenti organizzativi).
- La durata di partecipazione anche relativamente breve (ad es. circa due anni) non esclude il requisito di stabilità richiesto dalla fattispecie associativa quando sia supportata da elementi fattuali concreti.
- Singoli episodi (es. interventi in controversie interne al sodalizio, conversazioni puntuali) vanno valutati nel contesto dell'intero compendio indiziario: isolare tali elementi per proporre interpretazioni alternative è generalmente insufficiente in Cassazione.
- Le convergenze tra comportamenti di più soggetti (es. spartizioni di commesse, ricorso a referenti dell'organizzazione per risolvere tensioni) possono essere sintomatiche di appartenenza comune all'associazione se coerenti con il resto delle evidenze.
- Per contestare efficacemente in Cassazione una misura cautelare fondata su indizi è necessario dimostrare profili di illogicità manifesta, contraddittorietà o omissioni rilevanti nella motivazione che incidano sul requisito dell'alta probabilità di responsabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →