Cassazione Penale, Ordinanza n. 10232/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 337 c.p., sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato e chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 651 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla recidiva, indicata come specifica e infraquinquennale, e sul mancato giudizio di subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche riconosciute. Con il terzo motivo ha lamentato l'inosservanza della legge penale per l'omessa applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a un precedente giudicato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si insisteva quindi per una diversa qualificazione giuridica, per la rivalutazione della recidiva e per il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione non manifestamente illogica; inoltre, le doglianze tendevano a sollecitare un nuovo giudizio di merito sui punti controversi, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dell'elemento soggettivo, ma la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile.
È invocato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto; la Corte non affronta la questione nel merito per aspecificità del motivo.
Norma sostanziale oggetto della censura difensiva in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale.
La disciplina del reato continuato è evocata dal ricorrente con riferimento al precedente titolo di reato accertato in altro giudizio, ma la questione non è scrutinata nel merito.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che ripropone, senza un effettivo confronto critico, doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti profili di manifesta illogicità.
- Le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto, alla recidiva e alla continuazione devono essere articolate in modo specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10106/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10108/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →