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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12913/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto denunciava una violazione del diritto di difesa per effetto della riunione di procedimenti. In particolare, il ricorrente sosteneva che la riunione dei giudizi, intervenuta dopo l'opposizione a due decreti penali, avesse inciso negativamente sulla sua possibilità di difesa. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i decreti penali erano stati ritualmente opposti e che, in presenza del profilo di connessione non contestato, la riunione era stata correttamente disposta. Inoltre, il ricorso non indicava in concreto quale pregiudizio difensivo fosse derivato da tale scelta processuale, anche considerando che il provvedimento era stato adottato alla presenza dell'imputato e del difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa per la riunione dei procedimenti, osservando che il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria e discrezionale, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione salvo che incida sulle norme sulla competenza, e che nel caso concreto non era stato allegato alcun concreto pregiudizio difensivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 618 c.p.p.

    Il testo non richiama espressamente la norma, ma la decisione riguarda un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 129 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo; non ricavabile una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Il provvedimento che dispone la riunione dei procedimenti ha natura meramente ordinatoria e discrezionale, essendo finalizzato alla distribuzione interna dei processi e all'economia processuale.
  • La riunione dei procedimenti non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che si deduca e si dimostri una violazione delle norme sulla competenza derivante dagli effetti della connessione.
  • Chi deduce una lesione del diritto di difesa per la riunione dei giudizi deve indicare in modo concreto quale pregiudizio sia derivato dalla decisione del giudice; l'allegazione di un vulnus meramente astratto non è sufficiente.
  • La rituale opposizione a più decreti penali e la sussistenza di una connessione non contestata legittimano la riunione dei relativi giudizi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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