Cassazione Penale, Ordinanza n. 08813/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo, in sostanza, che non vi sarebbe stata commissione del fatto con violenza sulle cose. La Corte di cassazione rileva che la censura, pur formalmente rivolta all'aggravante, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, già congruamente esaminati in modo conforme dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti probatori decisivi o macroscopiche illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo di ricorso sollecitasse una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse vizi manifesti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come furto in abitazione.
Circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente in fatto, perché il danneggiamento delle cerniere di una finestra integra violenza sulle cose funzionale all'introduzione nell'abitazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla sussistenza di una circostanza aggravante in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, se la decisione di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede la specifica allegazione di travisamenti della prova o di errori decisivi e inopinabili idonei a minare la tenuta dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata.
- La forzatura o il danneggiamento di un elemento di chiusura dell'immobile, se finalizzati all'introduzione nell'abitazione, possono integrare la violenza sulle cose rilevante ai fini dell'aggravante del furto.
Come è indicizzato
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