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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24100/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché all'atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione (in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Cost. e all'art. 6 par. 1 CEDU), sostenendo che la norma è ingiustificatamente formale quando l'elezione di domicilio era già stata validamente effettuata nel giudizio di primo grado e non revocata, e che la sanzione dell'inammissibilità lede il diritto di difesa e non può essere applicata a una violazione sanabile mediante semplice verifica della sentenza impugnata o mediante produzione successiva del documento richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., che exige, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi) che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 10/10/2022, n. 150, qualificandoli come norme regolatrici delle modalità di esercizio dell'impugnazione e non come limiti al diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; considerata disposizione sulle modalità processuali e non limitativa del diritto di impugnare.

  • art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (introduzione dei commi 1-ter e 1-quater nell'art. 581 c.p.p.)

    Le disposizioni introdotte regolano le modalità accessorie dell'impugnazione (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio) e non compromettono il diritto di difesa; la loro costituzionalità è stata ritenuta manifesta infondata.

  • Costituzione: artt. 3, 24, 27, 111 e art. 117 in relazione alla CEDU

    I motivi di incostituzionalità proposti (parziale riferimento a artt. 3, 24 e 117 Cost. e art. 6 CEDU) sono stati ritenuti infondati alla luce della natura regolamentare e procedurale della norma impugnata; la norma non lede il diritto di difesa o il diritto di impugnare.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1

    La richiesta di conformità alla CEDU rispetto al presunto vulnus del giusto processo non ha trovato accoglimento, la norma è stata interpretata come compatibile con il diritto al giusto processo.

Massime di principio

  • La previsione procedurale che impone il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione è considerata requisito formale essenziale: la mancata produzione comporta il rischio concreto di inammissibilità dell'appello.
  • L'elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado non sostituisce automaticamente l'obbligo di allegare nuovamente la dichiarazione/elezione con l'impugnazione in appello; la Corte tende a richiedere il rispetto formale della norma.
  • Le questioni di legittimità costituzionale avverso requisiti procedurali introdotti di recente sono difficilmente accolte quando la norma venga interpretata come regolatrice delle modalità di esercizio dell'impugnazione e non come limitazione del diritto di difesa.
  • In casi simili occorre sempre provvedere, al deposito dell'atto di appello, a produrre la dichiarazione o l'elezione di domicilio o comunque a eleggere nuovo domicilio, per evitare l'inammissibilità; la produzione successiva del documento può non essere ritenuta sufficiente a sanare la violazione.
  • Prima di proporre un ricorso per inammissibilità o per vizio di forma, valutare la giurisprudenza recente: le Sezioni Unite e le Sezioni civili/penali della Cassazione hanno già affermato l'inapplicabilità delle censure costituzionali a simili requisiti formali.

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