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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37013/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per due episodi di furto in abitazione in concorso; il secondo episodio era contestato nella forma tentata. I motivi di ricorso risultano così ricostruibili dal testo: (1) censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, in particolare degli estratti delle videocamere di sorveglianza nei pressi dell'appartamento della persona offesa, degli esiti della perquisizione di un veicolo su cui viaggiavano tre imputati dopo il primo furto e delle dichiarazioni testimoniali; (2) doglianze sulla concreta dosimetria della pena; (3) doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i primi due motivi mirano in realtà a una rivisitazione del compendio probatorio già vagliato nei gradi di merito e che la pena è stata determinata nel rispetto dei criteri legali; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito è ritenuta congrua perché basata sulla mancanza di elementi positivi, sulla gravità e reiterazione dei fatti e sui precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato con motivazione non illogica dai giudici di merito, e ha considerato inammissibile anche la censura sulla pena, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena era stata determinata anche tenendo conto della continuazione ed era comunque inferiore alla media edittale prevista per l'ipotesi aggravata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, potendo il diniego essere sorretto dall'assenza di elementi positivi, dalla gravità e reiterazione delle condotte e dai precedenti dell'imputato. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione concorsuale dei due episodi di furto; la decisione non affronta il concorso di persone nel merito, ma lo presuppone nella ricostruzione del fatto

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice dei fatti ascritti, relativi a furto in abitazione; il secondo episodio era contestato nella forma tentata

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche, anche mediante valorizzazione di un solo elemento ritenuto prevalente

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2008, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, quando la motivazione di merito non presenti vizi logici o manifeste aporie.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio, poiché la graduazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i criteri di legge.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, sulla gravità e reiterazione dei fatti e sui precedenti penali, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
  • Quando la pena è determinata considerando anche la continuazione e resta comunque contenuta entro una fascia inferiore alla media edittale, la motivazione sulla dosimetria è normalmente insindacabile in cassazione se coerente e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativo

Testo integrale

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