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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08817/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità per più fatti di bancarotta semplice, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado per più fatti di bancarotta semplice. L'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, centrato sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto sul punto, mentre il ricorrente non si era confrontato in modo effettivo con tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nel riferimento al ricorso per cassazione; dal testo non emergono ulteriori norme sostanziali o processuali specifiche oltre alla disciplina dell'inammissibilità e della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una richiesta già esaminata in appello, senza censura effettiva della ratio decidendi, è priva di specificità.
  • Quando la decisione di merito ha motivato in modo congruo e giuridicamente corretto su una richiesta di sostituzione della pena detentiva, la censura in cassazione è inammissibile se non individua puntuali errori logici o di diritto della motivazione impugnata.
  • La manifesta infondatezza e la carenza di specificità del motivo consentono la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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