Cassazione Penale, Sentenza n. 31173/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 18/02/2023 che aveva negato la convalida dell'arresto in flagranza eseguito il 18/02/2023 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, con la motivazione della mancata partecipazione all'udienza dell'agente di polizia giudiziaria che aveva eseguito l'arresto e, quindi, dell'impossibilità di assumere la relazione orale dell'agente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero (fondato, ma per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente) ritenendo che la relazione orale dell'agente che ha eseguito l'arresto non sia un atto procedurale inderogabile quando il verbale di arresto e la documentazione della polizia giudiziaria siano acquisiti e idonei a consentire il controllo della legittimità dell'arresto. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata che aveva negato la convalida, disposto senza rinvio perché è decorso il termine perentorio per la convalida e sarebbero state comunque proficue solo determinazioni formali.
Norme richiamate
Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero
La Corte rileva che il comma 1 autorizza la presentazione diretta dell'arrestato da parte degli agenti che hanno eseguito l'arresto o lo hanno preso in consegna, ma interpreta la disposizione nel senso che la relazione orale prevista dal comma 3 non è sempre indispensabile: il giudice può validare l'arresto anche sulla base del verbale di arresto e della documentazione acquisita.
art. 558, comma 3 cod. proc. pen.
Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto
La norma presuppone che, di regola, la relazione sia resa dagli agenti che hanno partecipato all'arresto, ma la Corte conferma che questa forma orale non è condizione di validità assoluta se sono disponibili atti scritti idonei.
art. 383, comma 2 cod. proc. pen.
Il richiamo serve a distinguere l'ipotesi dell'arresto privato, per la quale l'agente che prende in consegna l'arrestato ha l'obbligo di consegna "senza ritardo"; la Corte osserva che in tali casi sono quelli che prendono in consegna a dover relazionare.
art. 357, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare l'obbligo di redazione del verbale d'arresto da parte degli agenti abilitati alla verbalizzazione; la Corte valorizza il verbale come fonte idonea per il giudizio di convalida.
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine di trasmissione del verbale al pubblico ministero (ventiquattro ore): la disciplina serve a spiegare le ragioni della procedura accelerata prevista per il giudizio direttissimo davanti al tribunale monocratico.
art. 120 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione, relativa agli adempimenti successivi all'arresto, non autorizza però a ritenere che formalità successive possano sostituire gli atti necessari per la presentazione davanti al giudice del dibattimento; la Corte distingue tra compiti successivi e la fase della convalida.
art. 122 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma che disciplina la trasmissione degli atti al giudice per l'udienza di convalida; la Corte ritiene la documentazione trasmessa utilizzabile per la convalida anche davanti al giudice del dibattimento.
La Corte confronta la procedura davanti al tribunale collegiale (art. 449) con quella monocratica (art. 558), evidenziando che davanti al collegiale la convalida richiede la trasmissione preventiva degli atti al PM mentre davanti al monocratico è ammessa la presentazione immediata anche da parte degli agenti.
Richiamato per sottolineare che, nelle ipotesi ordinarie, la convalida non può essere disposta prima della trasmissione degli atti al PM; differenza rispetto alla disciplina più celere prevista per il giudizio direttissimo monocratico.
Richiamata come riferimento alle disposizioni ordinarie sull'udienza di convalida; la Corte ne trae principio di utilizzabilità del verbale scritto come strumento di cognizione anche nella convalida davanti al giudice del dibattimento.
Massime di principio
- La relazione orale dell'agente che ha eseguito l'arresto non è sempre un requisito imprescindibile per la convalida: il giudice può convalidare sulla base del verbale di arresto e della documentazione della polizia giudiziaria se questi sono acquisiti e idonei a consentire il controllo della legittimità dell'arresto.
- Se l'agente che ha materialmente eseguito l'arresto non può partecipare all'udienza (es. per lesioni riportate), la mancanza della sua relazione orale non preclude automaticamente la convalida quando esistono atti scritti informativi e coerenti.
- La presentazione dell'arrestato davanti al giudice da parte della polizia giudiziaria è ammessa per accelerare la procedura di giudizio direttissimo; tuttavia il controllo di legittimità può essere effettuato anche con gli atti scritti acquisiti.
- Nel caso in cui il termine per la convalida sia perentorio e sia ormai decorso, l'annullamento dell'ordinanza che ha negato la convalida può essere disposto senza rinvio quando il giudice di merito sarebbe chiamato a pronunciarsi solo formalmente su questioni già risolte dai documenti.
- Nell'arresto effettuato da privato valgono regole diverse: gli ufficiali che prendono in consegna l'arrestato sono i soggetti cui va attribuito l'onere di riferire e verbalizzare, e il requisito della "consegna senza ritardo" è essenziale.
- Il verbale di arresto deve contenere elementi idonei a motivare la scelta di privazione della libertà (gravità del fatto o pericolosità dell'arrestato), ma tale motivazione può risultare dal contesto descrittivo del verbale e dagli atti complementari senza necessità di una motivazione formale separata.
- Quando la convalida è stata rifiutata solo per la mancata relazione orale ma la documentazione delle forze di polizia era già acquisita e valutabile, sussiste il rischio di incoerenza decisionale se in seguito si adottano misure cautelari basate sugli stessi atti non utilizzati per la convalida.
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