Cassazione Penale, Sentenza n. 41748/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrazione di rimanenze e cespiti, circa €600.000), bancarotta impropria per operazioni dolose (sistematica evasione di imposte per circa €1.500.000) e bancarotta per pagamenti preferenziali all'Erario. Le censure principali riguardano: carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo (in particolare per amministratori di diritto privi di deleghe che svolgevano funzioni meramente commerciali), uso di presunzioni non adeguatamente motivate circa la collegialità degli atti di gestione, mancato confronto con dichiarazioni testimoniali e consulenziali a discarico, mancata prova o travisamento probatorio circa la distrazione delle rimanenze e dei cespiti e la relativa tempestività (problema della datazione degli atti e della correlazione tra imputazione e fatto ritenuto), nonché omissione di valutazioni alternative riguardo all'incidenza del debito erariale sul dissesto e sulla ragionevolezza dei pagamenti preferenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato plurimi vizi nella motivazione della Corte d'appello: mancato e incongruo confronto con le deduzioni difensive e con prove a discarico, insufficiente indicazione dei riscontri probatori a sostegno dell'attribuzione dell'elemento soggettivo ai ricorrenti, incertezza sulla data delle operazioni distrattive e difetto di correlazione tra l'imputazione (rimanenze/cespiti) e il fatto ritenuto (riconduzione impropria a cessione d'azienda). Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata nei punti in cui risultano carenze motivazionali e probatorie e il procedimento è stato rinviato per nuovo esame sui profili affetti da vizio; inoltre è stata presa atto della revoca della costituzione di parte civile del Fallimento Master s.r.l., con estinzione del rapporto processualecivile relativo.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - art. 216
Richiamato in rapporto alla responsabilità degli amministratori per fatti di bancarotta; la Corte sottolinea che la qualità di amministratore di diritto comporta rilevanza ai fini della responsabilità, ma richiede motivazione concreta per attribuire il dolo a ciascun componente
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - art. 223
Applicato alle fattispecie di bancarotta fraudolenta (comma 2, n.2) e bancarotta impropria per operazioni dolose; la Corte ricorda che per le operazioni dolose può essere sufficiente il dolo generico (consapevolezza delle operazioni e prevedibilità del dissesto), ma la sua sussistenza deve essere dimostrata con motivazione adeguata
Codice di procedura penale - artt. 521 e 522
Richiamati in tema di principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto: la sentenza non può riformulare l'addebito in senso sostanzialmente diverso senza che l'imputato abbia potuto difendersi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - art. 216 comma 3
Richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori e alla necessità che la motivazione dimostri il nesso soggettivo e la partecipazione concreta alle scelte gestionali che hanno determinato il dissesto
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore di diritto può rilevare penalmente, ma non basta da sola: la condanna richiede motivazione specifica e riscontri probatori che dimostrino il concreto esercizio di poteri gestori o la consapevolezza delle operazioni dolose
- Per la bancarotta per operazioni dolose è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto), ma la Corte deve indicare gli elementi concretamente acquisiti che permettono di ricavarlo
- È essenziale il confronto espresso e puntuale con le deduzioni difensive e con le dichiarazioni a discarico; la mancata trattazione di elementi probatori rilevanti è vizio che può portare all'annullamento
- Deve essere rispettato il principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto: non è ammissibile trasformare il contenuto essenziale del capo di imputazione (es. rimanenze/cespiti vs cessione di azienda/avviamento) senza che l'imputato abbia potuto difendersi su quella diversa fattispecie
- La datazione delle operazioni distrattive è cruciale: l'attribuzione di responsabilità richiede chiarezza temporale sulle condotte e sul ruolo ricoperto dall'imputato al momento delle singole operazioni
- Nel giudizio su distrazioni di beni verso una newco è necessario provare la corrispondenza dei beni trasferiti, la congruità dei prezzi e la continuità operativa concreta; indici economici o discrepanze contabili vanno collegati a riscontri probatori espliciti
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