Cassazione Penale, Ordinanza n. 32049/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato. È stata confermata la sentenza impugnata, compresa la responsabilità per il furto aggravato e la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio disposta dalla Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6 ottobre 2025, che aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per il reato contestato ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625, n. 7, e 99, comma 4, c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con il quale veniva denunciato un vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei capi di imputazione e, in particolare, alla qualificazione dei beni come non abbandonati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui una cosa può considerarsi abbandonata soltanto quando, per le sue condizioni o per il luogo in cui si trova, risulti chiaramente la volontà del proprietario di disfarsene definitivamente. Nel caso esaminato, i beni erano ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato ma ben tenuto, e non risultava una volontà abdicativa del titolare.
Norme richiamate
Concorso di persone nel reato
La disposizione è indicata tra quelle in base alle quali è stata pronunciata la condanna; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
La disposizione è indicata tra quelle in base alle quali è stata pronunciata la condanna; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
La titolarità della cosa e l'assenza di abbandono rilevano ai fini della configurabilità del furto.
Circostanza aggravante del furto
La disposizione è indicata tra quelle relative al reato contestato; la sentenza non specifica ulteriormente l'interpretazione dell'aggravante.
La disposizione è indicata tra quelle in base alle quali è stata pronunciata la condanna; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Una cosa può essere qualificata come abbandonata, e quindi come res derelicta, soltanto quando dalle sue condizioni o dal luogo in cui si trova risulti chiaramente la volontà del titolare di disfarsene definitivamente.
- La mera collocazione di beni in un terreno privato non recintato non dimostra l'abbandono quando i beni siano ordinatamente disposti e il terreno risulti ben tenuto; in tale situazione, in assenza di ulteriori elementi indicativi della volontà abdicativa, i beni conservano natura appropriabile e la loro sottrazione può integrare il furto.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione sulla natura abbandonata della cosa senza confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito per escludere la volontà definitiva di disfarsene.
Come è indicizzato
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