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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20456/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non specifico: non si confrontava in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni di fatto già disattese in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, riqualificando l'originaria imputazione, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di falsità commessa da un privato in atto pubblico mediante induzione o concorso nel falso, ai sensi degli artt. 48 e 477 c.p. Avverso tale decisione l'imputato proponeva un unico motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La doglianza, tuttavia, era formulata in termini di merito-fatto, riproduceva argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di appello ed era priva di specifica correlazione con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    richiamato insieme all'art. 477 c.p. quale base della riqualificazione dell'addebito e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; il testo non chiarisce ulteriormente il contenuto applicato in concreto

  • art. 477 c.p.

    indicato come norma incriminatrice in relazione alla responsabilità affermata in appello; dal testo emerge solo che l'imputazione originaria è stata riqualificata in tale fattispecie

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione

  • Cassa delle ammende

    destinataria della sanzione pecuniaria applicata al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in modo generico, questioni di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione puntuale tra le censure formulate e le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito quando la censura sia meramente assertiva o reiterativa di deduzioni già disattese in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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