Cassazione Penale, Ordinanza n. 20456/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non specifico: non si confrontava in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni di fatto già disattese in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, riqualificando l'originaria imputazione, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di falsità commessa da un privato in atto pubblico mediante induzione o concorso nel falso, ai sensi degli artt. 48 e 477 c.p. Avverso tale decisione l'imputato proponeva un unico motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La doglianza, tuttavia, era formulata in termini di merito-fatto, riproduceva argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di appello ed era priva di specifica correlazione con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 477 c.p. quale base della riqualificazione dell'addebito e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; il testo non chiarisce ulteriormente il contenuto applicato in concreto
indicato come norma incriminatrice in relazione alla responsabilità affermata in appello; dal testo emerge solo che l'imputazione originaria è stata riqualificata in tale fattispecie
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione
Cassa delle ammende
destinataria della sanzione pecuniaria applicata al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in modo generico, questioni di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione puntuale tra le censure formulate e le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito quando la censura sia meramente assertiva o reiterativa di deduzioni già disattese in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →